Art. 387 c.p.p.Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari

La polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia ((dell'avvenuto arresto o fermo ai familiari dell'arrestato o del fermato o ad altra persona da essi indicata)).

Testo vigente dal 17 settembre 2024, tuttora in vigore · versione 307 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art387 · fonte su Normattiva