Ordinanza n. 114/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d. l.vo
C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 ("Trattamento giuridico ed economico del
personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello
Stato"), promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1980 dal T.A.R.
per il Veneto, iscritta al n. 777 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 dell'anno
1983;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il T.A.R. del Veneto, nel corso di un giudizio
promosso da un gruppo di insegnanti di scuole secondarie di 1° e 2°
grado i quali avevano chiesto a titolo di assegno personale
l'eccedenza, rispetto al trattamento economico loro attribuito al
momento del passaggio in ruolo, della retribuzione già da essi
conseguita nella posizione non di ruolo, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 18 del D.L.C.P.S. 4 aprile
1947, n. 207 ("Trattamento giuridico ed economico del personale
civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato"),
in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.;
che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata, escludendo
il personale insegnante non di ruolo dal diritto, attribuito
dall'art. 11 dello stesso testo legislativo ad altre categorie di
dipendenti civili non di ruolo dello Stato, alla conservazione, a
titolo di assegno personale, dell'eccedenza eventuale dell'importo
della retribuzione base goduta nell'impiego non di ruolo, darebbe
luogo ad una ingiustificata discriminazione e contrasterebbe perciò
con i parametri costituzionali assunti a riferimento;
Considerato preliminarmente, che il D.L.C.P.S. n. 207 del 1907
disciplina in modo organico il trattamento giuridico ed economico del
personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello
Stato prevedendo, tra l'altro, all'art.11, la conservazione, al
momento del passaggio in ruolo, dell'eccedenza del trattamento
economico già goduto nella posizione non di ruolo;
che, essendo l'ambito della normativa espressamente delimitato
al personale civile delle Amministrazioni dello Stato, l'art. 18,
oggetto del presente incidente di incostituzionalità, espressamente
ha escluso, assieme ad altre categorie di personale statale, anche
quello insegnante, dall'ambito di applicabilità del complesso delle
disposizioni contenute in tale testo normativo, stabilendo che per
esso si sarebbe provveduto con separati provvedimenti;
che, per quel che riguarda il personale insegnante, il
legislatore ha provveduto in prosieguo dettando, relativamente ad
esso, una altrettanto organica normativa (ad esempio con la
successiva legge 19 marzo 1955, n. 160; con il D.L. 19 giugno 1960,
n. 370; con gli artt. da 81 ad 86 del d.P.R. n. 417 del 1974) che
tiene conto della specialità della materia;
che, risultando perciò questo personale assoggettato ad
autonoma organica disciplina diversificata, sotto svariati altri
aspetti, da quella prevista per il personale civile delle
Amministrazioni dello Stato, di ruolo e non di ruolo, manca quella
omogeneità di situazioni che consentirebbe di rilevare una
irragionevole disparità di trattamento legislativa e quindi il
contrasto con l'art. 3 Cost., con riferimento ad una specifica
disposizione della disciplina dettata nel suo complesso solo per
questa seconda categoria di dipendenti statali, non potendo una sola
disposizione isolarsi dal contesto cui si riferisce;
che le indicate ragioni escludono altresì di potersi ravvisare
un contrasto della disposizione impugnata anche con l'art. 36 Cost.,
in quanto l'aspetto della congruità della retribuzione deve essere
considerato con riferimento al trattamento economico nel suo
complesso, non potendo essere valutata in relazione solo ad uno degli
elementi di essa;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 18 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207
("Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di
ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato"), sollevata dal
T.A.R. del Veneto in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. con
ordinanza n. 777 del 1982.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte