Ordinanza n. 115/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1973 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 11,
primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 25 novembre 1970 dal tribunale di Brescia
nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la società Cortese
Clemente e figli, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 7 aprile
1971;
2) ordinanza emessa l'11 febbraio 1971 dal tribunale di Gorizia nel
procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Buiatti Giorgio e la
società Bredero Price, iscritta al n. 261 del registro ordinanze 1971
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15
settembre 1971.
Visti gli atti di costituzione della società Cortese Clemente e
figli e dell'INAIL;
udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice
relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che il tribunale di Brescia e quello di Gorizia con le
ordinanze indicate in epigrafe hanno sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11 del t.u. 30 giugno 1965, n.
1124, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che identica questione è stata dichiarata infondata da
questa Corte con sentenza 22 giugno 1971, n. 134;
che non vengono addotti argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
(già art. 5 r.d. 17 agosto 1935, n. 1765), promossa con le ordinanze
in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione e già
dichiarata non fondata con sentenza n. 134 del 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte