Ordinanza n. 115/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/04/1983 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 159 cod. pen.
(Sospensione del corso della prescrizione) promosso con ordinanza
emessa il 25 giugno 1979 dal Tribunale di Bolzano, nel procedimento
penale a carico di Hosp Franz, iscritta al n. 698 del registro
ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 353 del 29 dicembre 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Tribunale di Bolzano - in un procedimento penale a
carico di Franz Hosp, tuttora detenuto per un diverso fatto nella
Repubblica federale di Germania, essendone stata negata la richiesta
estradizione - con ordinanza emessa il 25 giugno 1979 ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 cod. pen., in
riferimento all'art. 3 Cost., "poiché la detenzione all'estero non è
compresa fra le cause di sospensione della prescrizione: donde un
diverso trattamento dell'imputato detenuto nel territorio dello Stato,
nei cui confronti si può senz'altro procedere penalmente, e l'imputato
detenuto all'estero, per cui sussista legittimo impedimento alla
comparizione in udienza, a seguito della sentenza n. 212/1974 di questa
Corte, e che non consenta la celebrazione del giudizio in sua assenza";
e che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte si pronunci nel senso
della non fondatezza.
Considerato che la proposta questione, contrariamente a quanto
assume il Tribunale di Bolzano, non presenta un'attuale rilevanza ai
fini del procedimento a quo, dal momento che la "giuridica
inammissibilità del giudizio contro l'imputato" non discende dalla
norma impugnata, bensì da una norma diversa, cui l'ordinanza in esame
non rivolge alcuna censura; che, infatti, una volta preso atto che
l'imputato è detenuto all'estero, il Tribunale è comunque tenuto - in
una specie come quella in esame - a fare applicazione dell'art. 497
cod. proc. pen. (come dichiarato parzialmente illegittimo dalla citata
sentenza n. 212 del 1974), sospendendo o rinviando anche d'ufficio il
dibattimento in corso; che, dunque, l'impugnativa si dimostra astratta
ed ipotetica, avendo per presupposto la mera eventualità che, nel
frattempo, si determini l'estinzione del reato ascritto all'imputato.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 159 cod. pen., in riferimento
all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte