Ordinanza n. 115/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10-bislegge 441/1980
usata come parametro
citata
- art. 7legge 386/1974
- art. 40legge 132/1968
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis della
legge 8 agosto 1980, n. 441 ("Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente
la disciplina transitoria delle funzioni dell'assistenza sanitaria
delle unità sanitarie locali"), promossi con ordinanze emesse il 28
gennaio 1981 (n. 2 ordinanze) dalla Corte dei Conti - Sezione II
giurisdizionale, e il 14 gennaio 1983 dal T.A.R. del Lazio - Sezione
staccata di Latina, iscritte rispettivamente ai nn. 844 e 845 del
registro ordinanze 1982 e al n. 94 del registro ordinanze 1984 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 121 e 128
dell'anno 1983 e n. 169 dell'anno 1984;
Visti gli atti di costituzione di Pizzorni G. Luigi ed altri e di
Retti Roberto ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi aventi ad oggetto la
responsabilità di amministratori di enti pubblici ospedalieri, la
Corte dei conti con due identiche ordinanze in data 28 gennaio 1981
(reg. ord. nn. 844 e 845 del 1982), ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10- bis della legge 8 agosto
1980, n. 441 ("Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina
transitoria delle funzioni dell'assistenza sanitaria delle unità
sanitarie locali");
che la norma impugnata dispone la revoca dei trattamenti
economici del personale ospedaliero deliberati in difformità da
quanto stabilito dall'art. 7, l. 17 agosto 1974, n. 386, che vietava
la corresponsione di proventi o indennità eccedenti quelli previsti
da disposizioni di legge o dagli accordi nazionali di cui all'art. 40
della legge 12 febbraio 1968, n. 132, prevedendo altresì che i
predetti trattamenti non fossero soggetti a recupero né
comportassero la responsabilità di coloro che li avevano disposti,
sempreché le amministrazioni interessate entro un certo termine ne
avessero rideterminato l'ammontare alla stregua dell'accordo
nazionale 30 giugno 1979-31 dicembre 1982;
che la norma relativamente alla parte che esclude la
responsabilità degli amministratori degli enti ospedalieri, è
ritenuta in contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 28, 42, 54, 97, 101 e
103 Cost.;
che la stessa disposizione di legge, pur se in relazione ad
altro aspetto, viene impugnata anche dal T.A.R. Lazio con ordinanza
in data 14 gennaio 1983 (reg. ord. n. 94 del 1984), in quanto nella
parte in cui dispone la revoca dei provvedimenti adottati in
difformità dell'art. 7 della legge 17 agosto 1974, n. 386,
contrasterebbe con l'art. 97 Cost., per ragioni analoghe a quelle
già affermate da questa Corte con sentenza n. 161 del 1982;
che nel giudizio introdotto dagli atti di rimessione della Corte
dei conti si sono costituiti gli amministratori degli enti
ospedalieri chiedendo che la questione venisse dichiarata infondata,
mentre, nel giudizio conseguente all'ordinanza di rinvio del T.A.R.
Lazio, ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato
chiedendo l'emanazione di una pronuncia di inammissibilità;
Considerato che le cause vanno riunite in quanto attenendo,
seppure sotto profili diversi, alla medesima disciplina prevista per
i trattamenti economici disposti in difformità dell'art. 7 della
legge 17 agosto 1974, n. 386, implicano la definizione di questioni
comuni;
che il divieto, contenuto nel citato art. 7 della legge n. 386
del 1974, è stato dichiarato illegittimo da questa Corte con
sentenza n. 161 del 1982;
che, a seguito di tale declaratoria, la questione, concernente
la esclusione della responsabilità degli amministratori che hanno
disposto i trattamenti economici vietati dal predetto art. 7, è
stata ritenuta irrilevante in quanto "è venuto meno il fondamento
della contestata responsabilità" (ord. n. 235 del 1985);
che ad identiche conclusioni deve pervenirsi anche in relazione
all'altra questione che attiene alla norma impugnata nella parte in
cui sancisce la revoca dei trattamenti economici disposti in
difformità del citato art. 7, poiché anche in questo caso è venuto
meno il fondamento della revoca, e cioè l'illegittimità degli
stessi trattamenti;
che, pertanto, le questioni sollevate vanno dichiarate
manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953, n. 87 e n. 9,
comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 10- bis della legge 8 agosto
1980, n. 441, ("Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina
transitoria delle funzioni dell'assistenza sanitaria delle unità
sanitarie locali"), sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 25,
28, 42, 54, 97, 101 e 103 Cost., dalla Corte dei Conti e dal T.A.R.
Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte