Ordinanza n. 115/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/03/1992 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 197, lett. c)
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20
giugno 1991 dal Pretore di Isernia nel procedimento penale a carico
di Colaianni Luciano ed altro, iscritta al n. 599 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Pretore di Isernia ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 197, lett. c), del codice di procedura
penale, nella parte in cui non include, tra i soggetti per i quali vi
è incompatibilità per l'ufficio di testimone, la parte civile;
che ad avviso del remittente la norma impugnata contrasterebbe:
- con l'art. 3 della Costituzione, in quanto solo alla parte
civile, e non anche all'imputato, è consentito rendere
testimonianza, possibilità esclusa invece nell'ordinaria sede
civile;
- con l'art. 24 della Costituzione, in quanto attraverso tale
vantaggio risulterebbe menomato il diritto di difesa dell'imputato;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per l'infondatezza della sollevata questione;
Considerato che questa Corte, con le sentenze n. 190 del 1971 e n.
2 del 1973 (rese su questioni identiche nella sostanza), ha già
avuto occasione di rilevare che la subordinazione della disciplina
dell'azione civile alle esigenze connesse all'accertamento dei reati
è riconosciuta nel nostro ordinamento, per effetto di una scelta
legislativa non irrazionale, quale corollario dell'interesse pubblico
a tale accertamento; interesse preminente su quello collegato alla
risoluzione delle liti civili, specie quando il medesimo fatto
risulti configurabile nel contempo come illecito penale ed illecito
civile e si prospetti quindi l'opportunità di evitare contrasti di
giudicati;
che detti rilievi, espressi sulla base della disciplina
previgente, possono essere confermati anche in ordine all'art. 197,
lett. c), dell'attuale codice di procedura penale, sia perché lo
stesso legislatore, ritenendo che la rinuncia al contributo
probatorio della parte civile costituisse un sacrificio troppo grande
nella ricerca della verità processuale (cfr. Relazione al Progetto
preliminare), ha ribadito la preminenza dell'interesse pubblico
all'accertamento dei reati su quello delle parti alla risoluzione
delle liti civili (principio, peraltro implicitamente posto anche
dall'art. 193 del codice di procedura penale), sia perché, alla luce
di un ormai fermo orientamento giurisprudenziale, la deposizione
della persona offesa dal reato, costituitasi parte civile, deve
essere valutata dal giudice con prudente apprezzamento e spirito
critico, non potendosi essa equiparare puramente e semplicemente a
quella del testimone, immune dal sospetto di interesse all'esito
della causa;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 197, lett. c), del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Pretore di Isernia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 19 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte