Art. 193 c.p.p. — Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili
Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva