Ordinanza n. 115/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/2002 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 441Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 5,
del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un
procedimento penale, con ordinanza emessa il 5 aprile 2001 dal
Tribunale di Roma, iscritta al n. 578 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1ª serie
speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento
agli artt. 97 e 111 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 438, comma 5, del codice di procedura
penale, "nella parte in cui non prevede il diritto del pubblico
ministero di interloquire sulla scelta del rito abbreviato
condizionato formulata dall'imputato, esprimendo consenso o dissenso
motivato, nonché di esercitare pienamente il diritto alla prova e di
espletare ulteriori indagini da tale scelta derivanti";
che il giudice a quo premette che all'udienza del 6 marzo
2001 la difesa aveva formulato richiesta di giudizio abbreviato
subordinata alla acquisizione di documenti e alla audizione del
consulente medico-legale, e che il pubblico ministero aveva eccepito
l'illegittimità costituzionale dell'art. 438, comma 5, cod. proc.
pen., nella parte in cui non consente all'organo della pubblica
accusa di interloquire su tale richiesta e di effettuare le
"ulteriori indagini eventualmente necessarie all'esito della
attività introdotta dalla difesa";
che il rimettente rileva che l'ambito dei poteri attribuiti
al pubblico ministero risulta notevolmente ridotto dalla nuova
disciplina del giudizio abbreviato, introdotta dalla legge
16 dicembre 1999, n. 479;
che infatti tale disciplina, da un lato, sottrae al pubblico
ministero il potere di prestare il proprio consenso al rito e gli
riconosce la mera facoltà di sollecitare il giudice ad esercitare i
poteri istruttori previsti dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen.,
nonché, nel caso di giudizio abbreviato subordinato ad integrazione
probatoria, "il solo diritto alla controprova"; dall'altro, gli
consente di proporre appello avverso le sentenze di condanna solo nel
caso di modifica del titolo del reato e limita il suo potere di
contestazione ai casi in cui la diversità o la novità del fatto
emerga dalle integrazioni probatorie;
che, a giudizio del rimettente, la mancata attribuzione al
pubblico ministero del potere di interloquire sull'ammissione del
rito si porrebbe in contrasto con i principi del giusto processo, del
contraddittorio e della parità tra le parti, enunciati dall'art. 111
Cost., nonché con l'art. 97 Cost., in quanto la disciplina
censurata, consentendo la riduzione della pena anche quando si renda
necessaria un'attività di integrazione probatoria, a scapito delle
finalità di speditezza e di economia processuale che costituiscono i
presupposti del giudizio abbreviato, comporterebbe per l'imputato
vantaggi ingiustificati rispetto ai fini ai quali dovrebbero essere
preordinati;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente
infondata sulla base delle argomentazioni espresse dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 115 del 2001.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
concerne l'art. 438, comma 5, del codice di procedura penale, nella
parte in cui non consente al pubblico ministero di interloquire sulla
richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad una integrazione
probatoria e non prevede un suo autonomo potere di iniziativa
probatoria;
che una questione analoga sollevata sulla base delle medesime
censure e in riferimento ai medesimi parametri, sia pure in relazione
alla disciplina del giudizio abbreviato non condizionato di cui
all'art. 438, comma 1, cod. proc. pen., è stata dichiarata infondata
con la sentenza n. 115 del 2001;
che, in particolare, in tale pronuncia la Corte ha affermato
che "il potere di veto del pubblico ministero sulla richiesta di
giudizio abbreviato riprodurrebbe i profili di illegittimità
costituzionale derivanti dal sacrificio del diritto dell'imputato
alla riduzione di pena" e che "il principio del contraddittorio tra
le parti, enunciato dal secondo comma dell'art. 111 Cost., non è
evocabile in relazione ad una disciplina che attiene alle forme
introduttive del giudizio abbreviato";
che inoltre nella già menzionata sentenza la Corte ha
precisato che "la mancata attribuzione all'organo dell'accusa di uno
specifico potere di iniziativa probatoria per "controbilanciare" il
diritto dell'imputato al giudizio abbreviato" non costituisce una
"irragionevole discriminazione tra le parti" avendo il pubblico
ministero "già esercitato il potere e assolto al dovere di svolgere
tutte le attività necessarie in vista delle determinazioni inerenti
all'esercizio dell'azione penale" (per considerazioni sostanzialmente
analoghe, v. anche ordinanza n. 421 del 2001);
che in quella occasione la Corte ha anche rilevato, da un
lato, che "l'attribuzione all'imputato della facoltà di subordinare
la richiesta di giudizio abbreviato ad un'integrazione probatoria è
coerente con la posizione di tale soggetto processuale che si trova
ad affrontare il rischio di un giudizio (e di una possibile
conseguente condanna) basato sugli atti raccolti dal pubblico
ministero nel corso delle indagini preliminari ed a cui va pertanto
riconosciuta la facoltà di chiedere l'acquisizione di nuovi ed
ulteriori elementi di prova"; dall'altro che, tenuto conto del ruolo
svolto dal pubblico ministero nelle indagini preliminari, non è
irragionevole la scelta del legislatore di riconoscergli solo il
diritto all'ammissione di prova contraria a norma dell'art. 438,
comma 5, cod. proc. pen., cioè di quella prova destinata a negare,
anche indirettamente, i medesimi fatti oggetto della integrazione
probatoria chiesta dall'imputato;
che tali argomentazioni valgono a dimostrare la manifesta
infondatezza della questione sollevata dal rimettente con specifico
riferimento alla disciplina del giudizio abbreviato subordinato ad
una integrazione probatoria.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 5, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 111 della
Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte