Ordinanza n. 1155/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 297/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma,
della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di
fine rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con
ordinanza emessa l'11 marzo 1987 dalla Corte di cassazione sul
ricorso proposto dalla S.p.a. Terme di Salsomaggiore ed altri contro
Piroli Maria ed altri, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 1988
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di costituzione della S.p.a. Terme di Salsomaggiore
ed altri e di Piroli Maria ed altri nonché l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Corte di Cassazione, nel procedimento promosso da
Piroli Maria ed altri lavoratori stagionali, con rapporto cessato nel
1982, contro le Terme di Salsomaggiore s.p.a. ed altri, diretto ad
ottenere il pagamento dei centosettantacinque punti di contingenza
maturati nel periodo 1° febbraio 1977-31 dicembre 1982, con ordinanza
dell'11 marzo 1987 (R.O. n. 108/1988), ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 29
maggio 1982, n. 297, in riferimento agli art. 3 e 36 Cost., per la
disparità di trattamento che si verificherebbe tra datori di lavoro
che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con contratti a tempo
indeterminato, per i quali il c.d. recupero dei punti di contingenza
congelati viene scaglionato nel tempo, e i datori di lavoro che
abbiano alle loro dipendenze lavoratori con contratti a tempo
determinato, i quali debbono corrispondere tutti i punti di
contingenza ai lavoratori che cessano dal rapporto entro il periodo
31 maggio 1982-31 dicembre 1982 o nel periodo 1982-1985 e per la
mancata proporzionalità tra quantità e qualità del lavoro e
retribuzione dovuta;
che i ricorrenti, costituitisi nel giudizio, hanno concluso
perché la questione sollevata sia dichiarata infondata;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta per la
Presidenza del Consiglio dei ministri, ha concluso anche essa per la
infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 83/1988, ha già
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
del secondo e terzo comma dell'art. 5, legge 29 maggio 1982, n. 297,
ora nuovamente sollevata, sia pure sotto altri profili;
che, per tutti i rapporti di lavoro cessati anteriormente al
1986, i punti di contingenza già congelati sono corrisposti in
aggiunta al trattamento di fine rapporto;
che gli scompensi e gli inconvenienti eventualmente connessi
all'attribuzione di siffatto trattamento, da un lato, non possono
ritenersi esclusivamente propri dell'operatività delle norme di
previsione anche rispetto ai rapporti di lavoro stagionali o
temporanei e, dall'altro, come già osservato con la sentenza
suddetta, non assumono rilievo dirimente della sancita legittimità
costituzionale delle norme medesime, attenendo soltanto ad aspetti
della disciplina apprestata che rientrano nella discrezionalità del
legislatore;
che, pertanto, a prescindere dalla considerazione che il giudice
a quo ha sancito la spettanza ai ricorrenti di tutti i 175 punti di
contingenza da essi domandati, nonostante si trattasse di rapporto di
lavoro stagionale e di carattere temporaneo;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 29 maggio 1982,
n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in
materia pensionistica), sollevata, con riferimento agli art. 3 e 36
Cost., dalla Corte di Cassazione con la ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte