Ordinanza n. 1156/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 734/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma,
della legge 15 novembre 1973, n. 734 (Concessione di un assegno
perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di
indennità particolari), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile
1980 dal T.A.R. della Toscana sul ricorso proposto da Capruzzi
Ernesto contro il Comitato Regionale di Controllo Enti locali,
iscritta al n. 117 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale,
dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il T.A.R. della Toscana, con ordinanza emessa il 30
aprile 1980 (pervenuta alla Corte il 21 marzo 1988 - R.O. n.
117/1988) nel procedimento tra Capruzzi Ernesto e il Comitato
Regionale di Controllo Enti Locali, diretto ad ottenere il computo
del compenso del lavoro straordinario anche sull'assegno perequativo,
di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art.1, comma terzo, della legge 15
novembre 1973, n. 734 (Concessione di un assegno perequativo ai
dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità
particolari), con riferimento all'art. 36 Cost., per la conseguente
diminuzione della retribuzione, risultante, peraltro, non
proporzionata alla quantità di lavoro prestato;
che l'Avvocatura Generale dello Stato è intervenuta
tardivamente per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 227 del 1982, ha
già dichiarato non fondata la questione ora sollevata;
che non risultano prospettate ragioni nuove e diverse che
possano fondare una diversa decisione;
che, pertanto, la questione in esame va dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 15 novembre
1973, n. 734 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti
civili dello Stato e soppressione di indennità particolari),
sollevata, con riferimento all'art. 36 Cost., dal Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte