Ordinanza n. 116/1977
Altra decisione · depositata il 09/06/1977 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 21 aprile
1976 della Provincia autonoma di Bolzano recante: "Modifica alla
disciplina della indennità integrativa speciale provinciale", promosso
con ricorso dal Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 7
maggio 1976, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al
n. 18 del registro 1976.
Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1977 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il ricorrente, e l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione.
Ritenuto che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha sollevato
questione di legittimità contro la legge della Provincia di Bolzano
riapprovata il 21 aprile 1976 concernente l'indennità integrativa
speciale dovuta ai dipendenti statali ed estesa ai dipendenti
provinciali con legge della Provincia n. 16 del 1964.
Ritenuto che la questione viene proposta in riferimento agli artt.
3 e 36 Cost. in quanto, risultando l'indennità da corrispondere ai
dipendenti provinciali di Bolzano quantitativamente maggiore in
confronto di quella corrisposta "ad altri dipendenti della stessa
Regione Trentino-Alto Adige nonché ad altri dipendenti di altre
provincie e regioni dello Stato" ne conseguirebbe una inammissibile
disparità di trattamento ed una alterazione nella proporzionalità di
retribuzione.
Ritenuto che la normativa in materia comprende due testi e cioè la
legge nazionale 10 febbraio 1953, n. 62, secondo cui (art. 67) il
personale di ruolo regionale non può disporre di trattamento economico
più favorevole di quello del personale statale e la legge provinciale
di Bolzano 12 novembre 1964, n. 16, secondo cui (art. 24) l'indennità
integrativa speciale va corrisposta al personale dell'Amministrazione
provinciale nella misura corrisposta ai dipendenti statali.
Ritenuto che la difesa della Provincia ammette che la legge
impugnata dà luogo, nei confronti della legge nazionale n. 364 del
1975, ad un superamento di livello dell'indennità "per non essersi
uniformata alle specifiche norme ed alle concrete determinazioni di
valore dei punti di variazione dettate dalla normativa statale" e che,
inoltre, la legge provinciale impugnata accorda un aumento extra di L.
45.000 mensili della indennità a decorrere dal luglio 1975.
Rilevato, tuttavia, che la Provincia richiama il d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige), per sostenere, in
contrapposizione dell'assunto della Presidenza del Consiglio, che la
legge impugnata non si è discostata dall'osservanza dei "principi
fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato" da considerarsi
distinti e diversi dai principii stabiliti da leggi statali.
Considerato che, indipendentemente da questa prospettazione,
trattandosi di ricorso incentrato sulla asserita violazione dell'art. 3
Cost. (e, conseguentemente, dell'art. 36) va ritenuto congruo, nel
caso, addivenire, preliminarmente, ad una indagine globale, che
consenta di acquisire dati concreti e analitici, di paragone e di
confronto, riguardanti l'attuazione effettuata dallo Stato e dagli enti
pubblici in genere e da quelli territoriali in particolare (tra cui le
Regioni a statuto ordinario e speciale) dell'aggiornamento
dell'indennità integrativa speciale, considerata quale "congegno di
scala mobile" analogo a quello previsto nel campo privato.
Che ritiensi parimenti utile estendere l'indagine conoscitiva alla
incidenza percentuale della sopraddetta applicazione sul trattamento
complessivo dei dipendenti.
Che sono da ritenere qualificati al compimento delle indagini di
cui sopra sia la ricorrente Presidenza del Consiglio sia il Ministero
dell'interno, nonché, per la parte che lo riguarda, il Commissario del
Governo presso la Regione Trentino-Alto Adige.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
sospesa ogni pronuncia sul ricorso proposto come in epigrafe dal
Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge della Provincia
di Bolzano riapprovata il 21 aprile 1976: ordina alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, al Ministero dell'interno ed al Commissario del
Governo presso la Regione Trentino-Alto Adige di provvedere entro mesi
quattro dalla comunicazione del presente provvedimento, alla esibizione
in giudizio dei dati concreti e analitici riguardanti l'attuazione da
parte degli enti pubblici in genere e di quelli territoriali in
ispecie, dell'aggiornamento dell'indennità integrativa speciale,
nonché riguardanti l'incidenza percentuale della sopraddetta
applicazione sul trattamento complessivo dei dipendenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte