Ordinanza n. 116/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1993 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 14/1992
- art. 1legge 237/1992
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 21
gennaio 1992, n. 14 (Misure urgenti in campo economico ed interventi
in zone terremotate), rinnovato il 13 marzo 1992 (rectius: dell'art.
1, terzo comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, e dell'art.
1, terzo comma, del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, di identico
titolo), promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1992 dal Pretore
di Crotone nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. F.lli
Romano e l'I.N.P.S., iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione della S.p.a. F.lli Romano e
dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Uditi gli avvocati Elio Fazzalari per la S.p.a. F.lli Romano,
Giuseppe Pansarella, Giancarlo Perone e Tiziano Treu per l'I.N.P.S. e
l'Avvocato dello Stato Francesco Guicciardi per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Ritenuto che il Pretore di Crotone, nel procedimento civile
promosso da "Fratelli Romano" S.p.a. contro l'I.N.P.S. con ordinanza
del 13 maggio 1992 (R.O. n. 340 del 1992), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14,
rinnovato il 13 marzo 1992 (rectius: dell'art. 1, terzo comma, del
decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, e dell'art. 1, terzo comma, del
decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, che lo ha reiterato), in
riferimento agli artt. 3, 24, 41, 97 e 113 della Costituzione;
che nel giudizio si sono costituiti la parte privata e
l'I.N.P.S. ed è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che il decreto-legge n. 14 del 1992 non è stato
convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo
1992;
che altrettanto è accaduto per il decreto-legge n. 237 del
1992, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 117 del 21 maggio 1992;
che, pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (ord.
n. 165 del 1991), la questione sollevata deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14 (Misure urgenti in campo economico ed
interventi in zone terremotate), e dell'art. 1, terzo comma, del
decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, di identico titolo, in
riferimento agli artt. 3, 24, 41, 97 e 113 della Costituzione,
sollevata dal Pretore di Crotone con la ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1993.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte