Ordinanza n. 116/1996
Altra decisione · depositata il 12/04/1996 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 649/1994
- art. 2legge 649/1994
- art. 5legge 649/1994
usata come parametro
citata
- art. 79Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 9Costituzione
- art. 39legge 724/1994
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, e 5 del
decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649 (Misure urgenti per il
rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e
dell'edilizia privata), promosso con ordinanza emessa il 29 novembre
1994 dal Pretore di Lecce, sezione distaccata di Nardò, nel
procedimento penale a carico di Murciano Michele ed altro, iscritta
al n. 502 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno
1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale per violazioni
edilizie, il Pretore di Lecce, sezione distaccata di Nardò, con
ordinanza del 29 novembre 1994, pervenuta alla Corte costituzionale
il 26 luglio 1995 (r.o. n. 502 del 1995), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 del decreto-legge 25
novembre 1994, n. 649 (Misure urgenti per il rilancio economico ed
occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata);
che, ad avviso del giudice a quo, la normativa impugnata, nel
riaprire, a distanza di circa dieci anni, i termini per la
concessione del cosiddetto "condono edilizio" previsto dai Capi IV e
V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si porrebbe anzitutto in
contrasto con gli artt. 77 e 87 della Costituzione, per mancanza del
requisito della necessità e dell'urgenza - che, solo, legittima il
ricorso al decreto-legge - non apparendo la normativa stessa
determinata dalla insorgenza di circostanze impreviste ma, se mai,
dalla verifica di una progressiva estensione del fenomeno
dell'abusivismo;
che, sarebbe, altresì, violato l'art. 79 della Costituzione, in
quanto la reviviscenza dell'istituto del condono costituirebbe specie
di una generale misura di clemenza, emessa al di fuori dei limiti
procedimentali sanciti dalla invocata norma costituzionale per la
concessione dell'amnistia, con incidenza negativa anche sul principio
di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;
che, infine, il pretore rimettente deduce il vulnus all'art. 9
della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio
della tutela dei valori dell'ambiente e del patrimonio storico ed
artistico della Nazione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che
ha concluso per la manifesta inammissibilità della questione;
Considerato che il decreto-legge impugnato è decaduto per la
mancata conversione in legge nel termine previsto dall'art. 77 della
Costituzione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 1995;
che, peraltro, anteriormente alla decadenza del citato
decreto-legge, è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1994, n.
724, che, all'art. 39, ha regolato il sistema del nuovo condono
edilizio in modo parzialmente diverso (e non completo) rispetto a
quello previsto dal decreto stesso;
che detto art. 39 deve, a sua volta, essere letto (sentenza n.
427 del 1995) in connessione indissolubile con le altre disposizioni
dettate in materia di sanatoria edilizia ed in materia urbanistica ed
edilizia, in origine in uno stesso testo normativo e poi separate dai
successivi decreti-legge - l'ultimo dei quali, attualmente vigente,
è il d.-l. 25 marzo 1996, n. 154 - che hanno, nel frattempo,
riprodotto, in maniera tutt'altro che coincidente e con una serie di
progressive varianti, parte delle originarie disposizioni del d.-l.
n. 649 del 1994, oggetto del presente giudizio di legittimità
costituzionale;
che tale mutato quadro normativo rende necessaria la restituzione
degli atti al giudice a quo perché valuti la rilevanza della
questione sollevata alla stregua della nuova disciplina.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Lecce, sezione
distaccata di Nardò.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte