Ordinanza n. 116/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/2002 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 484Codice di procedura penale
- art. 420-terCodice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 159, primo
comma, del codice penale, promosso, nell'ambito di un procedimento
penale, con ordinanza emessa il 9 maggio 2001 dal Tribunale di
Milano, iscritta al n. 653 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, 1ª serie speciale,
dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 25, primo comma, 111 e 112 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma,
del codice penale, nella parte in cui non prevede che il corso della
prescrizione del reato rimanga sospeso "anche nel caso in cui il
rinvio del procedimento penale sia imposto da un legittimo
impedimento a comparire dell'imputato, e per tutta la durata della
permanenza dell'impedimento, ove lo stesso non sia rimovibile con i
mezzi consentiti dalla legge";
che, circa la rilevanza della questione, il rimettente
precisa che l'imputato, detenuto all'estero per altra causa, ha
comunicato di non voler rinunciare a presenziare al dibattimento e
che non è possibile né il temporaneo trasferimento dell'imputato a
norma dell'art. 11 della Convenzione europea di assistenza
giudiziaria del 20 aprile 1959, né la partecipazione al dibattimento
a distanza tramite videoconferenza prevista dall'art. 146-bis delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale;
che a causa dell'impedimento dell'imputato il dibattimento,
dopo aver subito continui rinvii, si trova in una situazione di stasi
e i termini di prescrizione dei reati contestati continuano a
decorrere;
che il giudice a quo rileva che, alla stregua della
giurisprudenza costituzionale e di legittimità, relativa sia al
codice del 1930, sia a quello vigente, la detenzione all'estero
costituisce un caso di legittimo impedimento a comparire
dell'imputato, che determinerebbe, nel caso in cui sussista, come
nella specie, la prova della volontà dell'imputato di essere
tradotto in Italia per presenziare al dibattimento, la nullità del
provvedimento con cui sia stata dichiarata la contumacia;
che nel caso di assoluta impossibilità a comparire per
legittimo impedimento il giudice è pertanto tenuto a disporre, in
base agli artt. 484 e 420-ter cod. proc. pen., come modificati dalla
legge 16 dicembre 1999, n. 479, il rinvio a una nuova udienza;
che, ad avviso del rimettente, la mancata previsione della
sospensione dei termini di prescrizione nel caso di rinvio del
dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato contrasta con il
principio di ragionevolezza, essendo tale ipotesi del tutto
assimilabile ai casi di sospensione del procedimento, per i quali è
invece prevista la sospensione dei termini della prescrizione;
che sarebbero violati anche gli artt. 25, primo comma, 111 e
112 Cost., "che per un verso impongono al giudice uno sviluppo
processuale laddove stabiliscono che la funzione giurisdizionale
debba obbligatoriamente essere esercitata ed amministrata e per altro
verso tendono ad evitare che l'imputato sia in qualunque modo
"distolto dal giudice naturale precostituito per legge";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile e
comunque infondata, in quanto la pronuncia richiesta si risolverebbe
in una addizione in malam partem, in quanto tale preclusa alla Corte.
Considerato che il giudice a quo lamenta che l'art. 159, primo
comma, del codice penale non prevede tra le cause di sospensione
della prescrizione anche il caso in cui il rinvio del dibattimento
sia imposto da un legittimo impedimento a comparire dell'imputato, in
tutto e per tutto assimilabile ai casi di sospensione del
procedimento che determinano la sospensione del corso della
prescrizione, e ritiene che la disciplina censurata si ponga in
contrasto con gli artt. 3, 25, primo comma, 111 e 112 della
Costituzione;
che il rimettente ha omesso di dar conto della impossibilità
di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione che egli
implicitamente ritiene conforme a Costituzione;
che tale soluzione, già accolta da una parte della
giurisprudenza di legittimità, successivamente all'ordinanza di
rimessione è stata fatta propria dalle Sezioni unite penali della
Corte di cassazione (sentenza n. 1021/2002 del 28 novembre 2001) che
hanno affermato, per quanto qui interessa, che il rinvio del
dibattimento ha effetto sospensivo della prescrizione ove sia
disposto per impedimento dell'imputato o del difensore;
che questa Corte ha avuto ripetutamente occasione di
affermare che il giudice ha il dovere di verificare se la norma sia
suscettibile di una interpretazione conforme a Costituzione, potendo
sollevare questione di legittimità costituzionale solo dopo avere
accertato che è impossibile seguire un'interpretazione
costituzionalmente corretta (v. in senso analogo, con riferimento
alla medesima norma oggetto del presente giudizio, ordinanza n. 233
del 2000);
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
inammissibile per difetto di motivazione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, del codice
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 111
e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte