Corte costituzionale

Ordinanza n. 117/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1962 · relatore Antonino Papaldo

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del Testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno

1931, n. 773, promosso con ordinanza del Pretore di Copparo nel

procedimento penale a carico di Cirelli Claudio, emessa il 20 settembre

1961, notificata il 18 novembre 1961, comunicata il 10 dello stesso

mese ed anno, iscritta al n. 27 del Registro ordinanze 1962 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10

marzo 1962.

Udita nella camera di consiglio del 27 novembre 1962 la relazione

del Giudice Antonino Papaldo;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

atto depositato il 7 dicembre 1961, con cui si conclude che la Corte

voglia dichiarare infondata la questione; e rilevato che nessun altro

si è costituito;

Ritenuto che l'ordinanza prospetta il contrasto del richiamato art.

4 con l'art. 13 della Costituzione, in quanto i rilievi segnaletici

tenderebbero ad attuare una ispezione personale senza previa

autorizzazione dell'autorità giudiziaria;

che sulla identica questione la Corte si è pronunciata con

sentenza del 22 marzo 1962, n. 30, dichiarando la illegittimità

costituzionale del predetto art. 4 nella parte in cui prevede rilievi

segnaletici che comportino ispezioni personali ai sensi dell'art. 13

della Costituzione;

che, per effetto di tale pronuncia, il citato art. 4 ha cessato di

avere efficacia ai sensi e nei limiti indicati nella pronuncia stessa,

restando con ciò esclusa la possibilità di un nuovo giudizio sulla

medesima questione, della quale, pertanto, la Corte deve dichiarare la

manifesta infondatezza;

Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo

1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 del Testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe, per

sopraggiunta inefficacia della norma stessa ai sensi e nei limiti

indicati con la sentenza 22 marzo 1962, n. 30, e ordina la restituzione

degli atti al Pretore di Copparo.

Così deciso in Roma, In camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1962:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte