Ordinanza n. 117/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1962 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
citata
- art. 13Costituzione
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno
1931, n. 773, promosso con ordinanza del Pretore di Copparo nel
procedimento penale a carico di Cirelli Claudio, emessa il 20 settembre
1961, notificata il 18 novembre 1961, comunicata il 10 dello stesso
mese ed anno, iscritta al n. 27 del Registro ordinanze 1962 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10
marzo 1962.
Udita nella camera di consiglio del 27 novembre 1962 la relazione
del Giudice Antonino Papaldo;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
atto depositato il 7 dicembre 1961, con cui si conclude che la Corte
voglia dichiarare infondata la questione; e rilevato che nessun altro
si è costituito;
Ritenuto che l'ordinanza prospetta il contrasto del richiamato art.
4 con l'art. 13 della Costituzione, in quanto i rilievi segnaletici
tenderebbero ad attuare una ispezione personale senza previa
autorizzazione dell'autorità giudiziaria;
che sulla identica questione la Corte si è pronunciata con
sentenza del 22 marzo 1962, n. 30, dichiarando la illegittimità
costituzionale del predetto art. 4 nella parte in cui prevede rilievi
segnaletici che comportino ispezioni personali ai sensi dell'art. 13
della Costituzione;
che, per effetto di tale pronuncia, il citato art. 4 ha cessato di
avere efficacia ai sensi e nei limiti indicati nella pronuncia stessa,
restando con ciò esclusa la possibilità di un nuovo giudizio sulla
medesima questione, della quale, pertanto, la Corte deve dichiarare la
manifesta infondatezza;
Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo
1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe, per
sopraggiunta inefficacia della norma stessa ai sensi e nei limiti
indicati con la sentenza 22 marzo 1962, n. 30, e ordina la restituzione
degli atti al Pretore di Copparo.
Così deciso in Roma, In camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1962.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1962:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte