Art. 4
[1](Art. 3 T. U. 1926).
[2]L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identita' siano sottoposti a rilievi segnaletici.
[3]Ha facolta' inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identita' e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza. 26
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
26La Corte Costituzionale con sentenza 22 - 27 marzo 1962 (in G.U. 1ª s.s. 31/03/1962, n. 85) ha dichiarato "in riferimento all'art. 13 della Costituzione, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge di pubblica sicurezza nella parte in cui prevede rilievi segnaletici che comportino ispezioni personali ai sensi della stessa norma costituzionale".
Testo vigente dal 1 aprile 1962, tuttora in vigore · versione 26 su Normattiva