Ordinanza n. 117/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1980 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16legge 865/1971
- art. 20legge 865/1971
usata come parametro
citata
- art. 136Costituzione
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 16 e
20, comma terzo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 14 della legge
28 gennaio 1977, n. 10 (Norme sui programmi e sul coordinamento
dell'edilizia residenziale pubblica - Modalità di determinazione delle
indennità di espropriazione e di occupazione), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 gennaio 1979 dalla Corte d'appello di
Brescia nel procedimento civile vertente tra Fossa Giovanna ed altra e
Comune di Cremona, iscritta al n. 914 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43 del 13
febbraio 1980;
2) ordinanza emessa l'11 maggio 1979 dalla Corte d'appello di
Genova nel procedimento civile vertente tra Iacono Maniele e S.p.a.
Autostrada dei Fiori ed altro, iscritta al n. 920 del registro
ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 43 del 13 febbraio 1980;
3) ordinanza emessa il 13 luglio 1979 dalla Corte d'appello di
Genova nel procedimento civile vertente tra Ricchetti Elvira e Comune
di Brugnato, iscritta al n. 1022 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 12 marzo
1980;
4) ordinanza emessa il 4 dicembre 1979 dalla Corte d'appello di
Potenza nel procedimento civile vertente tra Padula Maria Luigia ed
altri e Amministrazione Comunale di Matera, iscritta al n. 61 del
registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 85 del 26 marzo 1980.
Udito nella Camera di consiglio del 5 giugno 1980 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in
relazione agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 16 e 20, comma terzo, della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10
(Norme sui programmi e sul coordinamento dell'edilizia residenziale
pubblica - Modalità di determinazione delle indennità di
espropriazione e di occupazione);
che nessuno si è costituito in giudizio;
che i giudizi stessi possono essere riuniti e decisi con unica
sentenza.
Considerato che le norme impugnate sono state dichiarate
illegittime con la sentenza di questa Corte n. 5 del 25 gennaio 1980;
che pertanto tali disposizioni hanno cessato di avere efficacia e
non possono più ricevere applicazione dal giorno successivo alla
pubblicazione della sentenza sopra ricordata (articoli 136 Cost. e 30,
terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87);
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della citata legge n. 87
del 1953 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 16 e 20, terzo comma, della legge 22 ottobre
1971, n. 865 e 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 sollevate con le
ordinanze in epigrafe dalle Corti di appello di Brescia, Genova e
Potenza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte