Ordinanza n. 117/1987
Altra decisione · depositata il 09/04/1987 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 235Codice penale
- art. 204Codice penale
- art. 81legge 685/1975
usata come parametro
citata
- art. 2Codice penale
- art. 31legge 663/1986
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 235 del codice
penale e dell'art. 81 della legge 22 dicembre 1975, n. 685
(Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 dicembre 1984 dalla Corte d'appello di
Venezia nel procedimento penale a carico di Chapman Andrew Robert
iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161-bis dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 26 marzo 1985 dalla Corte d'appello di
Perugia nel procedimento penale a carico di Hatzivakalelis Sotiros
iscritta al n. 347 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 244-bis dell'anno 1985;
3) ordinanza emessa il 4 aprile 1986 dalla Corte d'appello di
Perugia nel procedimento penale a carico di Hattab Mohamed Lamine
iscritta al n. 447 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale,
dell'anno 1986.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1987 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto che con le ordinanze, di identico tenore, indicate in
epigrafe la Corte d'appello di Perugia dubita, in riferimento
all'art. 10, primo e secondo comma, Cost., della legittimità
costituzionale dell'art. 81, primo comma, della legge 22 dicembre
1975, n. 685, in quanto detta norma - prevedendo, in base ad una
presunzione assoluta di pericolosità sociale (art. 204, secondo
comma, c.p.), l'obbligatoria irrogazione allo straniero, condannato
per i delitti in materia di stupefacenti ivi indicati, della misura
di sicurezza dell'espulsione dallo Stato a pena espiata - impedisce,
stante il disposto dell'art. 164, secondo comma, n. 2 c.p., la
concessione della sospensione condizionale della pena anche ove, come
nei casi di specie, la pena irrogata lo consenta: ciò che, ad avviso
della Corte rimettente, darebbe luogo ad un'ingiustificata disparità
di trattamento tra cittadino e straniero;
che analoga questione è sollevata, con l'ordinanza indicata in
epigrafe, dalla Corte d'appello di Venezia, la quale peraltro
impugna, per gli stessi motivi, oltre al citato art. 81, anche l'art.
235 c.p. - che prevede in via generale la misura di sicurezza
dell'espulsione dello straniero dallo Stato - ed assume come
parametro l'art. 3 Cost., ritenuto "applicabile anche allo straniero
ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 10" Cost.;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in
tutti i predetti giudizi, ha chiesto dichiararsi l'infondatezza delle
questioni sollevate;
Considerato che, successivamente alla pronuncia delle predette
ordinanze, è intervenuta la legge 10 ottobre 1986, n. 663, la quale,
all'art. 31, abroga l'art. 204 c.p. - e quindi la norma generale in
tema di pericolosità sociale presunta, secondo cui "nei casi
espressamente determinati la qualità di persona socialmente
pericolosa è presunta dalla legge" - e dispone, invece, che "tutte
le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento
che colui che ha commesso il fatto è persona socialmente
pericolosa";
che spetta all'interprete stabilire se tale nuova disposizione
spieghi effetti sugli impugnati artt. 235 c.p. e 81 legge 685/1975,
nonché sull'art. 164, secondo comma, n. 2 c.p., ed in particolare
renda non più obbligatoria la irrogazione della misura di sicurezza
dell'espulsione dello straniero condannato per delitti in materia di
stupefacenti e consenta di concedere a costui la sospensione
condizionale della pena in caso di accertamento negativo circa la
pericolosità sociale;
che, pertanto, occorre rimettere gli atti ai giudici a quibus
affinché procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni
sollevate, dato che essa verrebbe meno ove alla disposizione
sopravvenuta venissero attribuite le conseguenze sopra ipotizzate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alle Corti d'appello di Perugia
e Venezia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 9 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte