Corte costituzionale

Ordinanza n. 117/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della

legge della Provincia Autonoma di Trento 9 dicembre 1978, n. 56,

("Disposizioni transitorie in materia di protezione della fauna e

disciplina della caccia") e 2 e 3 della legge della Regione

Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, ("Costituzione e

gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale"), promossi

con n. 8 ordinanze emesse l'11 luglio 1983 dal Pretore di

Mezzolombardo, iscritte ai nn. 706, 707, 711, 712, 713, 714, 715 e

716 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 355 dell'anno 1983 e n. 25 dell'anno 1984;

Visti gli atti di costituzione della Provincia Autonoma di Trento

e della Federazione Italiana della caccia;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi di opposizione ex art. 23

l. 24 novembre 1981, n. 689, il Pretore di Mezzolombardo con otto

identiche ordinanze in data 11 luglio 1983 (r.o. 706 - 707, 711 - 716

del 1983), ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 1, 2, 3 l. prov. di Trento 9 dicembre 1978, n. 56

("Disposizioni transitorie in materia di protezione della fauna e

disciplina della caccia"), per contrasto con l'art. 105 dello Statuto

regionale;

b) degli artt. 2 e 3 l. reg. T.A.A. 30 settembre 1964, n. 30

("Costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio

regionale"), per contrasto con l'art. 18, in relazione all'art. 16

dello Statuto regionale, nonché con l'art. 18 Cost. e 4 ed 8 del

medesimo Statuto;

che i giudizi a quibus hanno tutti ad oggetto

ordinanze-ingiunzioni adottate dalla Provincia autonoma di Trento in

seguito all'accertamento dell'infrazione concernente l'esercizio

della caccia in riserva senza il permesso del concessionario,

prevista e punita dall'art. 43 R.D. 5 giugno 1939, n. 1016;

che con la prima delle questioni sollevate il Pretore remittente

censura gli artt. 1, 2, 3 della legge prov. di Trento n. 56 del 1978,

nella parte in cui recepiscono con un rinvio i precetti e le sanzioni

contenente nel predetto art. 43;

che, per l'ordinanza di rimessione tale rinvio contrasterebbe

con l'art. 34 comma terzo della legge quadro sulla caccia n. 968 del

1977, che prevede la vigenza del titolo III del R.D. n. 1016 del

1939, soltanto fino ad un anno dopo la sua entrata in vigore (19

gennaio 1979), termine entro il quale, peraltro, le regioni dovranno

emanare le proprie norme in materia (comma primo);

che la questione non viene però sollevata in relazione al

profilo, ictu oculi inconsistente, della violazione della citata

norma statale (art. 24 legge-quadro sulla caccia), nell'ipotesi che

essa possa costituire un principio dell'ordinamento giuridico dello

Stato (art. 11 dello Statuto), ma con riferimento, invece, all'art.

105 dello Statuto regionale il quale testualmente dispone che: "Nelle

materie attribuite alla competenza della Regione o della provincia,

fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o

provinciali, si applicano le leggi dello Stato";

che il parametro invocato, riferendosi a leggi regionali o

provinciali che, secondo il giudice a quo dovrebbero essere

necessariamente "organiche", risulterebbe violato dall'emanazione di

norme che tale natura non hanno, quali quelle impugnate;

che, difatti, le stesse, proprio perché formalmente e

sostanzialmente inserite in una disciplina a carattere transitorio,

non sarebbero organiche e non riuscirebbero quindi a mantenere in

vita il titolo III del R.D. n. 1016 del 1939 (di cui fa parte l'art.

43 posto a fondamento dell'illecito contestato) oltre il termine

annuale previsto dal citato art. 34 della legge quadro sulla caccia;

che, pertanto, non potendosi più ritenere vigente l'art. 43

R.D. n. 1016 del 1939, né essendo valido a tal fine, e relativamente

al territorio della Provincia, il richiamo recettizio operato dalle

norme impugnate, ad avviso dello stesso giudice remittente,

l'esercizio della caccia in riserva senza il permesso del

concessionario, non costituirebbe più illecito, con la conseguenza

che: "Sembra legittimo sostenere la nullità della ingiunzione

intimata in carenza di precetto sanzionatorio";

Ritenuto, inoltre, che la seconda delle questioni sollevate

attiene agli artt. 2 e 3 della legge regionale T.A.A. n. 30 del 1984,

che affidano la gestione delle riserve di caccia "alle sezioni

provinciali cacciatori di Trento e Bolzano della Federazione Italiana

della caccia a vantaggio dei cacciatori iscritti e non iscritti",

demandando la disciplina della gestione - fino alla emanazione di

nuove norme legislative - a disposizioni regolamentari appositamente

emanate dalla Giunta Regionale;

che, questo secondo gruppo di norme, viene censurato in

relazione ai seguenti profili:

a) in quanto l'affidamento della gestione, comprendendo anche

una delega di funzioni amministrative (come dimostrano le norme

regolamentari al riguardo emanate dalla Giunta Regionale), violerebbe

il combinato disposto dagli artt. 16 e 18 dello Statuto che escludono

la possibilità di delegare tali funzioni a soggetti giuridici

diversi dagli enti locali;

b) in quanto l'esclusivo affidamento della gestione delle

riserve alla Federazione italiana della caccia, ponendosi in

contrasto con il criterio normativo della "gestione sociale del

territorio" previsto dall'art. 15 della legge quadro sulla caccia (n.

968 del 1977) che costituisce principio generale dell'ordinamento o

comunque norma fondamentale di riforma economico-sociale, violerebbe

i limiti imposti alla potestà legislativa primaria della Provincia

dagli artt. 4 e 8 dello Statuto, nonché l'art. 18 Cost., che

garantisce il pluralismo delle strutture associative anche in campo

venatorio;

che nei giudizi introdotti con le ordinanze nn. 706 e 707 del

1983, si è costituita la Provincia autonoma di Trento chiedendo che

le sollevate questioni vengano dichiarate inammissibili o comunque

infondate;

che identiche richieste sono state formulate anche dalla

Federazione Italiana della caccia e dalla sua Sezione Provinciale di

Trento, intervenute nei giudizi di merito;

Considerato che in relazione alla prima delle questioni sollevate,

l'asserito contrasto con l'art. 105 dello Statuto non appare neppure

astrattamente ipotizzabile, in quanto dal chiaro tenore letterale

della disposizione si evince che la sua ratio consiste nell'impedire

un vuoto normativo nella materia, fintantoché la regione o la

provincia non abbiano al riguardo legiferato;

che da ciò consegue che se, da un lato, potrebbe ritenersi

illegittima una legge statale che pretenda di disciplinare il settore

nonostante che la regione o la provincia abbiano a ciò già

provveduto, ovvero una legge provinciale o regionale che, pur non

regolando la materia, pretenda di impedire l'applicazione di norme

statali, dall'altro, non può certo esprimersi lo stesso giudizio nei

confronti di disposizioni provinciali, quali quelle impugnate, che,

nell'ambito di una regolamentazione transitoria, si limitano a

ribadire l'applicabilità delle norme statali;

che inoltre, quest'ultime, secondo la stessa prospettazione del

giudice remittente, in quanto abrogate da successive leggi statali,

non risulterebbero più applicabili, così restando privo di

efficacia anche il richiamo contenuto nelle disposizioni denunciate;

che ciò rende evidente l'irrilevanza, ai fini della definizione

del giudizio a quo, della questione sollevata, che va pertanto

dichiarata manifestamente inammissibile, anche in ragione del modo in

cui si prospetta la violazione del parametro invocato;

che ad identiche conclusioni deve pervenirsi anche in relazione

all'asserita illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della

legge regionale T.A.A. n. 30 del 1964, sia perché l'atto di

rimessione è assolutamente carente di qualsiasi motivazione o

indicazione circa la rilevanza della questione, sia in quanto

quest'ultima, in una fattispecie analoga e limitatamente al profilo

che lamenta l'affidamento esclusivo della gestione alla F.I.C., era

stata già ritenuta da questa Corte irrilevante (sent. n. 212 del

1970, punto 2);

che un ulteriore motivo di inammissibilità va riscontrato anche

in relazione al profilo attinente all'asserita illegittimità della

delega di funzioni amministrative alla F.I.C. dal momento che le

norme impugnate non prevedono in alcun modo tale delega e che

l'attribuzione di funzioni amministrative al predetto soggetto, ove

sussistente, non potrebbe che discendere dalle disposizioni

regolamentari che lo stesso giudice a quo individua ed erroneamente

ritiene, per tale aspetto, attuative della fonte primaria (per

l'inammissibilità di analoga questione vedi ordinanza n. 501 del

1987);

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n.

87, e n. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti la Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, della legge prov.

Trento 9 dicembre 1978, n. 56 ("Disposizioni transitorie in materia

di protezione della fauna e disciplina della caccia"), e degli artt.

2 e 3 legge regionale T.A.A. 30 settembre 1964, n. 30 ("Costituzione

e gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale"), in

riferimento agli artt. 105, 16 e 18 dello Statuto regionale, nonché

agli artt. 18 Cost. e 4 e 8 del medesimo Statuto, sollevate dal

Pretore di Mezzolombardo con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte