Ordinanza n. 117/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 23legge 689/1981
- art. 43Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
- art. 1Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
- art. 2Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
- art. 3Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della
legge della Provincia Autonoma di Trento 9 dicembre 1978, n. 56,
("Disposizioni transitorie in materia di protezione della fauna e
disciplina della caccia") e 2 e 3 della legge della Regione
Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30, ("Costituzione e
gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale"), promossi
con n. 8 ordinanze emesse l'11 luglio 1983 dal Pretore di
Mezzolombardo, iscritte ai nn. 706, 707, 711, 712, 713, 714, 715 e
716 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 355 dell'anno 1983 e n. 25 dell'anno 1984;
Visti gli atti di costituzione della Provincia Autonoma di Trento
e della Federazione Italiana della caccia;
Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi di opposizione ex art. 23
l. 24 novembre 1981, n. 689, il Pretore di Mezzolombardo con otto
identiche ordinanze in data 11 luglio 1983 (r.o. 706 - 707, 711 - 716
del 1983), ha sollevato questione di legittimità costituzionale:
a) degli artt. 1, 2, 3 l. prov. di Trento 9 dicembre 1978, n. 56
("Disposizioni transitorie in materia di protezione della fauna e
disciplina della caccia"), per contrasto con l'art. 105 dello Statuto
regionale;
b) degli artt. 2 e 3 l. reg. T.A.A. 30 settembre 1964, n. 30
("Costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio
regionale"), per contrasto con l'art. 18, in relazione all'art. 16
dello Statuto regionale, nonché con l'art. 18 Cost. e 4 ed 8 del
medesimo Statuto;
che i giudizi a quibus hanno tutti ad oggetto
ordinanze-ingiunzioni adottate dalla Provincia autonoma di Trento in
seguito all'accertamento dell'infrazione concernente l'esercizio
della caccia in riserva senza il permesso del concessionario,
prevista e punita dall'art. 43 R.D. 5 giugno 1939, n. 1016;
che con la prima delle questioni sollevate il Pretore remittente
censura gli artt. 1, 2, 3 della legge prov. di Trento n. 56 del 1978,
nella parte in cui recepiscono con un rinvio i precetti e le sanzioni
contenente nel predetto art. 43;
che, per l'ordinanza di rimessione tale rinvio contrasterebbe
con l'art. 34 comma terzo della legge quadro sulla caccia n. 968 del
1977, che prevede la vigenza del titolo III del R.D. n. 1016 del
1939, soltanto fino ad un anno dopo la sua entrata in vigore (19
gennaio 1979), termine entro il quale, peraltro, le regioni dovranno
emanare le proprie norme in materia (comma primo);
che la questione non viene però sollevata in relazione al
profilo, ictu oculi inconsistente, della violazione della citata
norma statale (art. 24 legge-quadro sulla caccia), nell'ipotesi che
essa possa costituire un principio dell'ordinamento giuridico dello
Stato (art. 11 dello Statuto), ma con riferimento, invece, all'art.
105 dello Statuto regionale il quale testualmente dispone che: "Nelle
materie attribuite alla competenza della Regione o della provincia,
fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o
provinciali, si applicano le leggi dello Stato";
che il parametro invocato, riferendosi a leggi regionali o
provinciali che, secondo il giudice a quo dovrebbero essere
necessariamente "organiche", risulterebbe violato dall'emanazione di
norme che tale natura non hanno, quali quelle impugnate;
che, difatti, le stesse, proprio perché formalmente e
sostanzialmente inserite in una disciplina a carattere transitorio,
non sarebbero organiche e non riuscirebbero quindi a mantenere in
vita il titolo III del R.D. n. 1016 del 1939 (di cui fa parte l'art.
43 posto a fondamento dell'illecito contestato) oltre il termine
annuale previsto dal citato art. 34 della legge quadro sulla caccia;
che, pertanto, non potendosi più ritenere vigente l'art. 43
R.D. n. 1016 del 1939, né essendo valido a tal fine, e relativamente
al territorio della Provincia, il richiamo recettizio operato dalle
norme impugnate, ad avviso dello stesso giudice remittente,
l'esercizio della caccia in riserva senza il permesso del
concessionario, non costituirebbe più illecito, con la conseguenza
che: "Sembra legittimo sostenere la nullità della ingiunzione
intimata in carenza di precetto sanzionatorio";
Ritenuto, inoltre, che la seconda delle questioni sollevate
attiene agli artt. 2 e 3 della legge regionale T.A.A. n. 30 del 1984,
che affidano la gestione delle riserve di caccia "alle sezioni
provinciali cacciatori di Trento e Bolzano della Federazione Italiana
della caccia a vantaggio dei cacciatori iscritti e non iscritti",
demandando la disciplina della gestione - fino alla emanazione di
nuove norme legislative - a disposizioni regolamentari appositamente
emanate dalla Giunta Regionale;
che, questo secondo gruppo di norme, viene censurato in
relazione ai seguenti profili:
a) in quanto l'affidamento della gestione, comprendendo anche
una delega di funzioni amministrative (come dimostrano le norme
regolamentari al riguardo emanate dalla Giunta Regionale), violerebbe
il combinato disposto dagli artt. 16 e 18 dello Statuto che escludono
la possibilità di delegare tali funzioni a soggetti giuridici
diversi dagli enti locali;
b) in quanto l'esclusivo affidamento della gestione delle
riserve alla Federazione italiana della caccia, ponendosi in
contrasto con il criterio normativo della "gestione sociale del
territorio" previsto dall'art. 15 della legge quadro sulla caccia (n.
968 del 1977) che costituisce principio generale dell'ordinamento o
comunque norma fondamentale di riforma economico-sociale, violerebbe
i limiti imposti alla potestà legislativa primaria della Provincia
dagli artt. 4 e 8 dello Statuto, nonché l'art. 18 Cost., che
garantisce il pluralismo delle strutture associative anche in campo
venatorio;
che nei giudizi introdotti con le ordinanze nn. 706 e 707 del
1983, si è costituita la Provincia autonoma di Trento chiedendo che
le sollevate questioni vengano dichiarate inammissibili o comunque
infondate;
che identiche richieste sono state formulate anche dalla
Federazione Italiana della caccia e dalla sua Sezione Provinciale di
Trento, intervenute nei giudizi di merito;
Considerato che in relazione alla prima delle questioni sollevate,
l'asserito contrasto con l'art. 105 dello Statuto non appare neppure
astrattamente ipotizzabile, in quanto dal chiaro tenore letterale
della disposizione si evince che la sua ratio consiste nell'impedire
un vuoto normativo nella materia, fintantoché la regione o la
provincia non abbiano al riguardo legiferato;
che da ciò consegue che se, da un lato, potrebbe ritenersi
illegittima una legge statale che pretenda di disciplinare il settore
nonostante che la regione o la provincia abbiano a ciò già
provveduto, ovvero una legge provinciale o regionale che, pur non
regolando la materia, pretenda di impedire l'applicazione di norme
statali, dall'altro, non può certo esprimersi lo stesso giudizio nei
confronti di disposizioni provinciali, quali quelle impugnate, che,
nell'ambito di una regolamentazione transitoria, si limitano a
ribadire l'applicabilità delle norme statali;
che inoltre, quest'ultime, secondo la stessa prospettazione del
giudice remittente, in quanto abrogate da successive leggi statali,
non risulterebbero più applicabili, così restando privo di
efficacia anche il richiamo contenuto nelle disposizioni denunciate;
che ciò rende evidente l'irrilevanza, ai fini della definizione
del giudizio a quo, della questione sollevata, che va pertanto
dichiarata manifestamente inammissibile, anche in ragione del modo in
cui si prospetta la violazione del parametro invocato;
che ad identiche conclusioni deve pervenirsi anche in relazione
all'asserita illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della
legge regionale T.A.A. n. 30 del 1964, sia perché l'atto di
rimessione è assolutamente carente di qualsiasi motivazione o
indicazione circa la rilevanza della questione, sia in quanto
quest'ultima, in una fattispecie analoga e limitatamente al profilo
che lamenta l'affidamento esclusivo della gestione alla F.I.C., era
stata già ritenuta da questa Corte irrilevante (sent. n. 212 del
1970, punto 2);
che un ulteriore motivo di inammissibilità va riscontrato anche
in relazione al profilo attinente all'asserita illegittimità della
delega di funzioni amministrative alla F.I.C. dal momento che le
norme impugnate non prevedono in alcun modo tale delega e che
l'attribuzione di funzioni amministrative al predetto soggetto, ove
sussistente, non potrebbe che discendere dalle disposizioni
regolamentari che lo stesso giudice a quo individua ed erroneamente
ritiene, per tale aspetto, attuative della fonte primaria (per
l'inammissibilità di analoga questione vedi ordinanza n. 501 del
1987);
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n.
87, e n. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti la Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, della legge prov.
Trento 9 dicembre 1978, n. 56 ("Disposizioni transitorie in materia
di protezione della fauna e disciplina della caccia"), e degli artt.
2 e 3 legge regionale T.A.A. 30 settembre 1964, n. 30 ("Costituzione
e gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale"), in
riferimento agli artt. 105, 16 e 18 dello Statuto regionale, nonché
agli artt. 18 Cost. e 4 e 8 del medesimo Statuto, sollevate dal
Pretore di Mezzolombardo con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte