Art. 43
testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 43 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Testo vigente dal 9 maggio 2025, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva
testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 43 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Testo vigente dal 9 maggio 2025, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva
Spiegazione
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4 versioni dal 1939
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CACCIA - T.U. DELLE NORME PER LA PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA E PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA - IUS SUPERVENIENS - PREVISIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN LUOGO DI QUELLE PENALI PREESISTENTI - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 32 e 43 del R.D. 5 giugno 1939 n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), cosi' come modificati ed integrati dalla l. 2 agosto 1967, n. 799, in quanto e' sopravvenuta la l. 27 dicembre 1977, n. 898 che ha previsto una serie di sanzioni amministrative in luogo di quelle penali preesistenti, cosi' da rendere necessaria una nuova valutazione della rilevanza. Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzinale dell'art. 55 legge Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35, perche' la norma e' stata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. n. 79/1977.
Riguarda ancheart. 32 Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
CACCIA - DISCIPLINA LEGISLATIVA STATALE - ASSUNTA INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE - IUS SUPERVENIENS - SANZIONI AMMINISTRATIVE IN LUOGO DELLE PREESISTENTI SANZIONI PENALI - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 18, 32, primo, quarto e sesto comma, 43 e 73 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato ed integrato con legge 2 agosto 1967, n. 799, sollevata - in riferimento all'art. 117 Cost. - in quanto la normativa impugnata invaderebbe la competenza legislativa spettante alle Regioni in materia di caccia, poiche' non si limiterebbe a stabilire i principi fondamentali del settore ma disciplinerebbe compiutamente l'attivita' venatoria. Nel corso del giudizio di costituzionalita' sono entrate in vigore la legge 24 dicembre 1975, n. 706, che ha sostituito - di regola - una sanzione amministrativa alla pena dell'ammenda (gia' prevista dagli artt. 18, 43 e 73 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni), nonche' la legge 27 dicembre 1977, n. 968, che nell'art. 31 ha stabilito l'applicazione di sanzioni amministrative, in luogo delle sanzioni penali preesistenti, per le violazioni delle disposizioni legislative statali e regionali sulla caccia, per cui si rende necessario accertare se la prospettata questione sia tuttora rilevante, alla stregua dei divieti e delle sanzioni vigenti in tema di esercizio venatorio. - O. nn. 4/1979; 109/1979.
Riguarda ancheart. 32 Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)art. 18 Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)art. 73 Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
CACCIA - ESERCIZIO DELLA CACCIA - NATURA DI DIRITTO COSTITUZIONALMENTE GARANTITO - ESCLUSIONE - DISCIPLINA LEGISLATIVA PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO GENERALE - T.U. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 43, PRIMO COMMA - ESERCIZIO DELLA CACCIA RISERVATO AL CONCESSIONARIO ED A CHI SIA DAL MEDESIMO AUTORIZZATO - GIUSTIFICAZIONE - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La cosiddetta liberta' di cacciare non e' un diritto costituzionalmente garantito ma una facolta' che, pur essendo esplicazione particolare del diritto di liberta' individuale, e' soggetta nell'ordinamento odierno ad una stretta disciplina legislativa per motivi di interesse pubblico generale, non solo sotto il profilo della pericolosita' inerente all'uso delle armi, ma anche e soprattutto in ordine al fine di conservazione ed incremento della fauna selvatica in rapporto al danno sociale che potrebbe derivare da un esercizio indiscriminato della caccia. Questa disciplina pubblicistica si esplica, oltre che con il regime dell'autorizzazione amministrativa o licenza di caccia, con un complesso di limiti e divieti legislativi, quanto ai modi di caccia, alle armi ed altri mezzi di cattura o uccisione della selvaggina, ai luoghi, al tempo e all'oggetto stesso della caccia. lo speciale regime vigente per le bandite, le zone di ripopolamento e cattura, e le riserve di caccia, alle quali ultime il legislatore ha riconosciuto "lo scopo di incrementare la produzione della selvaggina, anche per favorirne l'irradiamento nei terreni circostanti ed agevolare la sosta delle specie migratorie", secondo l'espressa disposizione con l'art. 13 della legge 2 agosto 1967, n. 799. della Costituzione una disciplina dell'esercizio venatorio che comprenda particolari regimi di riserva, in relazione a esigenze obiettivamente esistenti, e che preveda lo svolgimento di funzioni dirette ad assicurare la protezione della selvaggina ed il rispetto delle norme relative, da parte di un soggetto considerato dal legislatore come particolarmente qualificato alla gestione della riserva stessa (sent. n. 71 del 1967). Sotto questo profilo, appaiono pienamente giustificati tanto il diritto riconosciuto al titolare della concessione quanto il correlativo divieto ai terzi di cacciare in zone di riserva: la istituzione delle riserve e' prevista dalla legge per soddisfare un fine di interesse generale, e tale fine ben puo' essere conseguito unendovi anche un interesse particolare del privato concessionario, come avviene per tutte le altre attivita' di interesse pubblico svolte a mezzo di privati imprenditori concessionari.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
ordina la restituzione degli atti al pretore di Poggibonsi. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO…
ECLI:IT:COST:1979:152 · leggi il testo integrale
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe dal pretore di Borgo San Lorenzo e già decisa da questa Corte con la sentenza n. 79 del 1977; 2) ordina la restituzione degli atti al pretore di Firenze ed al pretore di Borgo San L…
ECLI:IT:COST:1979:67 · leggi il testo integrale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, dell'art. 43, primo comma, del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede…
ECLI:IT:COST:1973:93 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
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testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 50 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56…
urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art43 · fonte su Normattiva