Ordinanza n. 117/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13d.P.R. 636/1972
- art. 13-bisd.P.R. 636/1972
- art. 2d.P.R. 636/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, settimo e
ottavo comma, 13 e 13- bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
(Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nel testo
modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e
correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la
revisione della disciplina del contenzioso tributario), in relazione
alla legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo
della Repubblica per la riforma tributaria), promosso con ordinanza
emessa il 21 dicembre 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di
Verbania sui ricorsi riuniti proposti dalla S.n.c. "Sibo di Brusa
Alberto & C." contro l'Ufficio Imposte Dirette di Verbania, iscritta
al n. 355 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale, dell'anno
1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 dicembre 1987 (R. O. n.
355 del 1988) la Commissione Tributaria di primo grado di Verbania,
nel giudizio tra la S.n.c. Sibo di Brusa Alberto & C. e l'Ufficio
Imposte Dirette di Verbania, avente ad oggetto rettifica di reddito
di impresa minore per gli anni 1982 e 1983, ha sollevato:
a) questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 13
bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nel testo modificato dal
d.P.R. 3 novembre 1981, n.739, nella parte in cui stabiliscono che le
funzioni di segreteria delle Commissioni Tributarie sono espletate da
impiegati del Ministero delle Finanze, parte necessaria del processo
tributario, anziché del Ministero di Grazia e Giustizia;
b) questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,
settimo ed ottavo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella
parte in cui dette norme affidano la scelta dei membri delle
Commissioni Tributarie di primo grado al Presidente del Tribunale e
la loro nomina al Ministro delle Finanze;
che, a suo parere, risulterebbero violati gli artt. 108, secondo
comma, 110, 76 e 77 della Costituzione, in quanto la legge di delega
9 ottobre 1971, n. 825, non fa alcun riferimento né al Presidente
del Tribunale né al Ministro delle Finanze ed inoltre sarebbero lesi
i principi costituzionali di indipendenza dei giudici;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per l'inammissibilità delle questioni per mancata motivazione sulla
rilevanza e, nel merito, per la loro infondatezza;
Considerato che questa Corte (sentenza n. 349 del 1987, ordinanza
n. 323 del 1987) ha già dichiarato prima inammissibile e poi
manifestamente inammissibile la questione sub a) in quanto le
disposizioni censurate non incidono sul rapporto che i giudici
remittenti sono chiamati a decidere né concernono la composizione
dell'organo giudicante e non trovano né possono trovare applicazione
da parte dei giudici stessi (ordinanza n. 323 del 1987);
che egualmente per la questione sub b) questa Corte, nel
dichiararne la infondatezza, ha già affermato (sentenza n. 196 del
1982) che il Ministro delle Finanze non ha alcuna discrezionalità
nella scelta dei componenti delle Commissioni Tributarie, dovendo
attenersi alle scelte effettuate dal Presidente del Tribunale in
posizione di terzo imparziale e che il decreto di nomina del Ministro
attiene solo agli effetti amministrativi della nomina;
che, del resto, l'eventuale riforma dell'assetto delle
Commissioni Tributarie rientra nella discrezionalità del
legislatore;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative dei giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
1) la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 13 e 13- bis del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso
tributario), nel testo modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739
(Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636,
concernente la revisione della disciplina del contenzioso
tributario), in riferimento agli artt. 108, secondo comma, e 110
della Costituzione;
2) la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, settimo e ottavo comma, del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636, in riferimento agli artt. 108, 110, 76 e 77
della Costituzione;
sollevate dalla Commissione Tributaria di primo grado di Verbania,
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:117 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte