Ordinanza n. 118/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1982 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11
del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali) promosso con ordinanza emessa il 22 luglio 1981
dal Pretore di Nuoro nel procedimento civile vertente tra Stocchino
Eliseo ed altro e l'INAIL, iscritta al n. 714 del registro ordinanze
1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del
13 gennaio 1982.
Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.10 e 11
del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico sugli infortuni sul
lavoro) nella parte in cui assoggetta necessariamente l'imprenditore
agli effetti civilistici della sentenza penale emessa nei confronti di
un suo dipendente, ove lo stesso datore di lavoro non sia stato posto
in grado di intervenire nel relativo procedimento come responsabile
civile.
Considerato che la medesima questione era già stata decisa da
questa Corte, anteriormente all'emanazione dell'ordinanza di
rimessione, con sentenza n. 102 del 29 aprile 1981, che ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e
11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte impugnata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124 - già dichiarato costituzionalmente illegittimo,
nella parte impugnata, con sentenza n. 102 del 1981 - sollevata dal
Pretore di Nuoro con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte