Ordinanza n. 118/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 370/1970
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,
del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, ("Riconoscimento del servizio
prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non
insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria ed
artistica"), convertito con modificazioni nella legge 26 giugno 1970,
n. 576, promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1983 dal T.A.R.
del Friuli-Venezia Giulia, iscritta al n. 872 del registro ordinanze
1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67
dell'anno 1984;
Visti gli atti di costituzione di Bossi Simonetta nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia, nel corso di un
giudizio avente ad oggetto l'assegnazione definitiva della sede ad
un'insegnante immessa nei ruoli della scuola secondaria superiore
nonché la mancata valutazione di un anno di servizio, prestato dalla
predetta presso un istituto legalmente riconosciuto, ha sollevato
d'ufficio, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del D.L. 19 giugno 1970, n. 370
("Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo
del personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione
elementare, secondaria ed artistica"), convertito con modifiche nella
legge 26 luglio 1970, n. 576;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, mentre nel
primo comma riconosce agli insegnanti di scuole statali di istruzione
secondaria e artistica, agli effetti della carriera, il servizio non
di ruolo prestato nelle scuole secondarie "pareggiate", nel terzo
comma, invece, accorda identico riconoscimento ai medesimi soggetti e
per un uguale servizio svolto nelle scuole elementari solamente
"parificate", escludendo perciò dalla previsione il servizio
prestato nelle scuole secondarie "legalmente riconosciute" o
"parificate";
che si è costituita in giudizio la parte privata, chiedendo che
venga dichiarata fondata la questione sollevata, ed ha spiegato
intervento la Presidenza del Consiglio, per il tramite della
Avvocatura Generale dello Stato, deducendo l'infondatezza della
questione;
Considerato che l'asserita disparità di trattamento viene
denunciata in relazione al fatto che il legislatore, riconoscendo il
servizio pre-ruolo prestato nelle scuole elementari "parificate", non
ha previsto analogo beneficio per quello prestato nelle scuole
secondarie "parificate o legalmente riconosciute" essendosi limitato
a prevedere - quanto ai servizi pre-ruolo prestati nelle scuole
secondarie - solo quello prestato nelle scuole "pareggiate";
che l'istituto della "parificazione" è previsto dalla normativa
vigente solo per le scuole elementari tenute da enti, in base a
convenzione stipulata con lo Stato, ai sensi dell'art. 95 del T.U.
sull'istruzione elementare approvato con R.D. 5 febbraio 1928, n.
577, mentre il pareggiamento è concesso con provvedimento
amministrativo, ai sensi dell'art. 105 del R.D. 6 maggio 1923, N.
1054, alle scuole del grado secondario gestite da enti pubblici o
dagli enti ecclesiastici di cui al Concordato con la Santa Sede;
che, di conseguenza, la qualifica di "parificate" è prevista
solo per le scuole elementari, mentre le scuole secondarie non
statali possono avere solo la qualifica di "pareggiate" o di
"legalmente riconosciute", e non anche quella di "parificate", non
potendo, peraltro, alle scuole secondarie "legalmente riconosciute"
attribuirsi la qualifica di "parificate", come sembra invece opinare
il giudice a quo;
che, pertanto, manca il presupposto sul quale l'ordinanza di
rinvio fonda l'asserita disparità, perché essa tende a far
equiparare una situazione esistente ("insegnamento presso scuole
elementari 'parificate'") ad una inesistente, quale quella
dell'insegnamento presso scuole secondarie "parificate", considerando
come tali le scuole secondarie "legalmente riconosciute" cui non
spetta la qualifica della "parificazione";
che, pertanto, va dichiarata l'inammissibilità della questione
sollevata dal T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia, con l'ordinanza in
epigrafe;
Visti gli art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del D.L. 19 giugno 1970, n. 370,
("Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo
del personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione
elementare, secondaria ed artistica"), convertito con modifiche nella
legge 26 luglio 1970, n. 576, sollevata in riferimento all'art. 3
Cost., dal T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte