Art. 95
[1](Art. 3 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125).
[2]Scuole elementari tenute da Corporazioni, Associazioni ed Enti morali possono, mediante apposita convenzione, essere accettate a sgravio totale o parziale degli obblighi delle Amministrazioni scolastiche o dei Comuni, a condizione che le medesime siano aperte al pubblico e mantenute in conformita' delle leggi e dei regolamenti e che agl'insegnanti sia corrisposto lo stipendio legale, escluso il supplemento di servizio attivo, o, se trattasi di scuole da considerarsi non classificate, la retribuzione di cui all'art. 82.
[3]La convenzione, quando si tratti di scuole istituite in Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole, e' approvata dal provveditore.
Testo vigente dal 23 aprile 1928, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva