Ordinanza n. 118/2000
Altra decisione · depositata il 27/04/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 562Codice di procedura penale
- art. 555Codice di procedura penale
- art. 560Codice di procedura penale
- art. 442Codice di procedura penale
- art. 223d.lgs. 51/1998
- art. 247legge 188/1998
- art. 1legge 188/1998
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 560 e 562,
comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 19 maggio 1998 dal pretore di Treviso, sezione distaccata
di Vittorio Veneto, nei procedimenti penali riuniti a carico di M.
C., iscritta al n. 863 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale,
dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ordinanza del 19 maggio 1998 il pretore di
Treviso, sezione distaccata di Vittorio Veneto, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 560 e 562, comma
2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono
che, quando il giudice per le indagini preliminari abbia respinto la
richiesta di giudizio abbreviato ritenendo il fatto diverso da come
descritto nell'originario decreto di citazione e restituito gli atti
al pubblico ministero, il nuovo decreto di citazione, emesso a norma
dell'art. 562, comma 2, cod. proc. pen., contenga l'avviso che
l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato, così come previsto
dall'art. 555, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., in riferimento
alla nuova contestazione;
che il rimettente premette che l'imputata, già rinviata a
giudizio per i reati di furto e di ricettazione, aveva presentato
richiesta di giudizio abbreviato e che, nell'udienza all'uopo
fissata, tale richiesta era stata respinta dal giudice per le
indagini preliminari, che aveva ritenuto di non poter decidere allo
stato degli atti per la diversità del fatto contestato;
che il pubblico ministero aveva emesso nei confronti
dell'imputata nuovo decreto di citazione a giudizio per l'udienza del
19 maggio 1998, modificando il capo d'imputazione;
che in dibattimento l'imputata aveva chiesto di essere
ammessa al rito abbreviato, ma la richiesta era stata rigettata ex
art. 560 cod. proc. pen. perché fuori termine;
che ad avviso del pretore la disciplina contenuta negli
artt. 560 e 562, comma 2, del codice di procedura penale si pone in
contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, e 25 della
Costituzione;
che in primo luogo vi sarebbe violazione dell'art. 3 della
Costituzione per la irragionevole disparità di trattamento tra la
disciplina censurata e quella dettata per i reati di competenza del
tribunale, nella quale, prevedendosi un vaglio preliminare del
giudice sulla ammissibilità, ai sensi dell'art. 440 cod. proc. pen.,
della richiesta di ammissione al giudizio abbreviato, l'eventuale
reiezione della richiesta per diversità del fatto non preclude
all'imputato di riproporla, qualora il pubblico ministero provveda a
modificare l'imputazione, nel corso dell'udienza preliminare;
che sarebbero altresì violati il diritto di difesa
dell'imputato (art. 24 Cost.) e i principi di uguaglianza e di
legalità della pena (artt. 3 e 25 Cost.), poiché all'imputato viene
preclusa la possibilità di usufruire della riduzione di pena ex
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in quanto
analoga a quella decisa dalla Corte costituzionale con la ordinanza
n. 156 del 1994.
Considerato che dall'ordinanza di rimessione emerge che la
questione di costituzionalità è stata sollevata, nel corso del
giudizio di primo grado, prima che avesse inizio l'istruzione
dibattimentale;
che - ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo 19
febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice
unico di primo grado), come modificato dal d.lgs. 4 maggio 1999,
n. 138, dal d.-l. 24 maggio 1999, n. 145, convertito con
modificazioni nella legge 22 luglio 1999, n. 234, e dalla legge 16
dicembre 1999, n. 479 - essendo il giudizio in corso al 2 giugno 1999
(data di efficacia del d.lgs. n. 51 del 1998, fissata nel successivo
art. 247, come sostituito in parte qua dall'art. 1 della legge 16
giugno 1998, n. 188), il giudice, qualora l'imputato richieda il
giudizio abbreviato, deve procedere in conformità e disporre, a
prescindere dal consenso del pubblico ministero, la prosecuzione del
giudizio osservando, in quanto applicabili, le disposizioni previste
per l'udienza preliminare;
che pertanto occorre restituire gli atti al giudice
rimettente affinché verifichi se la questione sia tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Treviso, sezione
distaccata di Vittorio Veneto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte