Ordinanza n. 119/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1984 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 399legge 689/1981
- art. 512legge 689/1981
- art. 134legge 689/1981
- art. 135legge 689/1981
citata
- art. 152legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 512, n. 2,
del codice di procedura penale, promosso con l'ordinanza emessa il 2
giugno 1982 dal Tribunale di Oristano nel procedimento penale a carico
di Sannio Sebastiano, iscritta al n. 505 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 dell'anno
1983;
udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che con ordinanza del 2 giugno 1982 (n. 505 reg. ord. del
1982) il Tribunale di Oristano, investito dell'appello proposto, per
mancata assoluzione perché il fatto non sussiste, da Sebastiano Sannio
contro la sentenza dibattimentale del Pretore di Macomer 18 dicembre
1980 - con la quale era stato dichiarato non doversi procedere nei
confronti del Sannio in ordine al reato di cui all'art. 17 lett. a)
legge n. 10 del 1977, così modificata la rubrica, per essere il reato
estinto per prescrizione - ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 31 (recte 3) e 24 Cost.,
dell'art. 512, n. 2, c.p.p., nella parte in cui esclude l'appello
dell'imputato contro la sentenza dibattimentale del Pretore che lo
dichiara prosciolto per prescrizione a seguito di definizione giuridica
del fatto diversa da quella enunciata nel decreto di citazione;
che nell'ordinanza di rimessione sono richiamate: a) le sentenze di
questa Corte nn. 70 del 1975 e 73 del 1978, con le quali è stata
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 512, n. 2, c.p.p.
(sent. n. 70 del 1975) e dell'art. 513, n. 2, c.p.p. (sent. n. 73 del
1978), nella parte in cui escludono l'appello dell'imputato contro la
sentenza dibattimentale applicativa dell'amnistia a seguito di
comparazione fra circostanze aggravanti e attenuanti; b) la sentenza di
questa Corte n. 72 del 1979, con la quale è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, c.p.p., e, in via
derivata, dell'art. 512, n. 2, c.p.p., nella parte in cui escludono
l'appello dell'imputato contro la sentenza dibattimentale applicativa
della prescrizione a seguito della concessione di circostanze
attenuanti; c) la sentenza di questa Corte n. 53 del 1981, con la
quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.
513, n. 2, c.p.p. e, in via derivata, dell'art. 512, n. 2, c.p.p.,
nella parte in cui escludono l'appello dell'imputato contro la sentenza
dibattimentale applicativa dell'amnistia a seguito di definizione
giuridica del fatto diversa da quella enunciata nella ordinanza di
rinvio a giudizio o nel decreto di citazione; sul presupposto comune
che è in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. la privazione per
l'imputato di un mezzo generale di difesa diretto a far valere la
violazione dell'art. 152 cpv. c.p.p. da parte di una sentenza, che,
dichiarando una causa estintiva del reato, abbia in concreto (anche
implicitamente) ritenuto il fatto sussistente, previsto dalla legge
come reato, e riferibile all'imputato;
che con recente sentenza di questa Corte n. 224 del 1983 è stata
dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt.
3, 24 della Cost., (oltre che in via principale dell'art. 387, comma
terzo, c.p.p., e, in via derivata, dell'art. 399, comma primo, c.p.p.)
in via derivata degli artt. 512, n. 2, c.p.p. e 513, n. 2, c.p.p. come
sostituiti dagli artt. 134 e 135 legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), nella parte in cui escludono l'appello
dell'imputato, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma secondo,
c.p.p., contro la sentenza dibattimentale applicativa dell'amnistia o
della prescrizione a seguito di comparazione tra circostanze aggravanti
o attenuanti, ovvero di concessione di circostanze attenuanti, ovvero
di definizione giuridica del fatto diversa da quella enunciata nel
decreto di citazione o nell'ordinanza di rinvio a giudizio;
che la questione di legittimità costituzionale come sopra
sollevata è stata decisa puntualmente con la sentenza di questa Corte
n. 224 del 1983 per ultima richiamata, e va pertanto dichiarata
manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata, perché decisa con la sentenza
di questa Corte n. 224 del 1983, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 512, n. 2, c.p.p., sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Oristano con ordinanza 2
giugno 1982 (n. 505 reg. ord. del 1982).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte