Art. 2 c.p.p.
Cognizione del giudice
Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva