Ordinanza n. 119/1998
Altra decisione · depositata il 16/04/1998 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 58legge 142/1990
usata come parametro
citata
- art. 752Codice civile
- art. 754Codice civile
- art. 1legge 20/1994
- art. 1legge 441/1996
- art. 3legge 441/1996
- art. 3legge 543/1996
- art. 1legge 543/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4,
della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie
locali), promosso con ordinanza emessa il 29 giugno 1995 della Corte
dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, nei
giudizi riuniti di responsabilità proposti dal Procuratore regionale
nei confronti di Tidu Costantino ed altri, iscritta al n. 466 del
registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1988 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 29 giugno 1995, la Corte dei
conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna - nel corso di
otto giudizi riuniti di responsabilità amministrativa promossi dal
Procuratore regionale nei confronti di componenti del Consiglio
comunale di Teti - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142
(Ordinamento delle autonomie locali);
che secondo il collegio rimettente la disposizione impugnata va
interpretata alla luce dell'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio
1994, n. 20 (Disposizioni in materia e controllo della Corte dei
conti), che ha esteso con carattere di generalità, a tutti i
soggetti sottoposti a giudizio in materia di contabilità pubblica
dinanzi alla Corte dei conti, il principio dell'intrasmissibilità
agli eredi della responsabilità amministrativa, salvo il caso di
illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito
arricchimento degli eredi stessi;
che l'applicazione delle norme limitative della responsabilità
degli eredi di cui all'art. 1 della legge n. 20 del 1994 anche a
fattispecie anteriori all'entrata in vigore delle norme medesime è
affermata dalla Sezione rimettente, in accordo con la giurisprudenza
delle Sezioni riunite della Corte dei conti, giunte a tale
conclusione "argomentando dalla natura di norma generale di
principio, lato sensu interpretativa dei connotati propri della
responsabilità amministrativa, dell'art. 1 della legge n. 20 del
1994", che "non avrebbe innovato l'ordinamento preesistente,
limitandosi ad esplicitare e a definire alcune caratteristiche
dell'istituto della responsabilità amministrativa già insite nello
stesso";
che pertanto, ad avviso del giudice a quo "nel caso in esame la
norma regolatrice della fattispecie va individuata nell'art. 58 della
legge n. 142 del 1990, interpretato alla luce dell'art. 1 della legge
n. 20 del 1994, ... applicabile anche a fatti illeciti verificatisi
prima della sua entrata in vigore, con l'ulteriore precisazione che
la responsabilità degli eredi va esclusa, salvo l'ipotesi di
illecito arricchimento del de cuius e di conseguente indebito
arricchimento degli eredi medesimi";
che il collegio rimettente, richiamandosi alla sentenza n. 383
del 1992 della Corte costituzionale, rileva come la disposizione
impugnata - in contrasto con l'art. 3 e con il principio di buon
andamento di cui all'art. 97 della Costituzione - ingiustificatamente
preveda l'intrasmissibilità agli eredi della responsabilità
amministrativa, "con la conseguenza che, in virtù del fatto fortuito
della morte del responsabile, la corrispondente voce passiva del suo
patrimonio si converte in un vantaggio dei suoi successori", in
deroga alle norme generali in materia di trasmissibilità mortis
causa (artt. 752 e 754 cod. civ.), a sfavore del creditore ente
pubblico;
che la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione
Sardegna, ritiene non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge n. 142
del 1990 anche sotto un diverso ed ulteriore profilo, in relazione
all'ipotesi, che ricorre nei giudizi a quibus, di più
corresponsabili nella causazione del danno, poiché la esclusione
della responsabilità in capo a una delle parti in causa
comporterebbe un irrazionale aggravamento della posizione debitoria
degli altri corresponsabili, in contrasto con l'art. 3 e con il
principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione;
che nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le
parti dei giudizi a quibus né ha spiegato intervento il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Considerato che, in un momento successivo alla proposizione della
presente questione di legittimità costituzionale, sono sopravvenute
numerose modifiche all'art. 1 della legge n. 20 del 1994, prima ad
opera dell'art. 3 del d.-l. 26 agosto 1996, n. 441 - il quale ha
stabilito che "la responsabilità dei soggetti sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità
pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi
con dolo o colpa grave" - successivamente ad opera dell'art. 3 del
d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543, recante disposizioni urgenti in
materia di ordinamento della Corte dei conti, e della legge di
conversione 20 dicembre 1996, n. 639, art. 1 e Allegato;
che tali nuove disposizioni incidono su vari aspetti del regime
della responsabilità amministrativa: limitandola ai casi di dolo o
colpa grave; introducendo una nuova disciplina della responsabilità
amministrativa per i membri degli organi collegiali; prevedendo la
"insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali", e la
trasmissibilità agli eredi del "debito" anziché della
"responsabilità"; stabilendo l'obbligo del giudice contabile, "fermo
restando il potere di riduzione", di tener conto "dei vantaggi
comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità
amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei
dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità";
prevedendo la non estensione della responsabilità, per atti che
rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o
amministrativi, ai titolari degli organi politici che in buona fede
li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito
l'esecuzione; affermando il principio della parzialità
dell'obbligazione risarcitoria, ed in particolare disponendo che la
Corte dei conti, ove il fatto dannoso risulti commesso da più
persone, valutate le singole responsabilità, condanni ciascuno "per
la parte che vi ha preso"; prevedendo infine la prescrizione del
diritto al risarcimento del danno "in ogni caso" in cinque anni;
che il decreto-legge n. 543 del 1996 e la legge di conversione n.
639 dello stesso anno hanno ridefinito la disciplina della materia
della responsabilità amministrativa e, quindi, innovato
ulteriormente il quadro normativo oggetto di scrutinio nell'ordinanza
di rimessione;
che pertanto deve disporsi la restituzione degli atti affinché
il giudice rimettente possa riesaminare, alla stregua delle nuove
disposizioni, la rilevanza della questione sollevata, sotto entrambi
i profili prospettati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, Sezione
giurisdizionale per la regione Sardegna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte