Ordinanza n. 119/2000
Altra decisione · depositata il 27/04/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.lgs. 66/1948
usata come parametro
citata
- art. 610Codice penale
- art. 24Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
- art. 17d.lgs. 507/1999
- art. 1legge 205/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e terzo
comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme dirette
ad assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed
ordinarie e la libera navigazione), promossi con ordinanze emesse il
26 ottobre 1998 dal Tribunale di Pistoia, il 25 novembre 1998 dal
Tribunale di Nola e il 9 giugno 1999 dal Tribunale di Pistoia,
rispettivamente iscritte al n. 909 del registro ordinanze 1998 ed ai
nn. 42 e 477 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 2, 5 e 38, prima serie speciale,
dell'anno 1999.
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il Giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con due ordinanze di contenuto sostanzialmente
identico del 26 ottobre 1998 e del 9 giugno 1999 (r.o. n. 909 del
1998 e n. 477 del 1999) il Tribunale di Pistoia ha sollevato,
nell'ambito di procedimenti diversi, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 22
gennaio 1948, n. 66 (Norme dirette ad assicurare la libera
circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera
navigazione), in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che analoga questione di costituzionalità è stata sollevata
dal Tribunale di Nola con ordinanza in data 25 novembre 1998 (r.o.
n. 42 del 1999);
che in tutte le ordinanze è denunciata l'irragionevolezza
del trattamento sanzionatorio e la disparità di trattamento
derivanti dal confronto tra la norma impugnata e altre fattispecie
delittuose, asseritamente di maggiore gravità, individuate dal
Tribunale di Pistoia nel delitto di violenza privata (art. 610 del
codice penale) e dal Tribunale di Nola anche nella contravvenzione
concernente il rifiuto di obbedire all'ordine di scioglimento delle
riunioni o assembramenti, non autorizzati, in luoghi pubblici (art.
24 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773);
che dalle ordinanze emerge che nei procedimenti a quibus gli
imputati erano stati tratti a giudizio per aver posto in essere
condotte idonee a ostruire o ingombrare una strada ordinaria al fine
di impedirne o ostacolarne la libera circolazione.
Considerato che, successivamente alle ordinanze di rimessione, il
reato di ostruzione o ingombro di strada ordinaria o ferrata è stato
trasformato in illecito amministrativo dall'art. 17, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei
reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), che ha mantenuto
la sanzione penale nella sola ipotesi di deposito o abbandono di
congegni o altri oggetti in una strada ferrata (comma 1 del citato
art. 17);
che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici
rimettenti affinché verifichino se la questione sia tuttora
rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale
di Pistoia e al Tribunale di Nola.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte