Ordinanza n. 12/1976
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/01/1976 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2946
del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 novembre 1974 dal pretore di Orvieto nel
procedimento civile vertente tra Gasparrini Fosco e il Monte dei Paschi
di Siena, iscritta al n. 520 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 del 29 gennaio 1975;
2) ordinanza emessa il 19 febbraio 1974 dalla Corte di appello di
Napoli - sezione di Salerno - nel procedimento civile vertente tra la
Società Trezza e Romano Silvio, iscritta al n. 550 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 48 del 19 febbraio 1975;
3) ordinanze emesse il 17 aprile 1974 dalla Corte d'appello di
Venezia in due procedimenti civili vertenti tra Bevilacqua Eleonora e
Felicita e Frameglia Giulio ed Augusto, iscritte ai nn. 42 e 43 del
registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 62 del 5 marzo 1975;
4) ordinanze emesse il 31 luglio 1974 dalla Corte d'appello di
Venezia nei procedimenti civili vertenti tra la società Monteponi e
Montevecchio e, rispettivamente, Ferrari Antonio e Peruzzo Alice,
iscritte ai nn. 163 e 164 del registro ordinanze 1975 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 25 giugno 1975;
5) ordinanza emessa il 22 maggio 1975 dal pretore di Genova nel
procedimento civile vertente tra Rosa Aldo e la società Cantieri
navali riuniti, iscritta al n. 322 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 10
settembre 1975.
Visti gli atti di costituzione del Monte dei Paschi di Siena, della
società Trezza, di Bevilacqua Eleonora e Felicita e di Frameglia
Giulio ed Augusto;
udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice
relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che le ordinanze in epigrafe sollevano questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 2946 cod. civ. nella parte in cui
il termine di prescrizione decennale decorrerebbe in pendenza di
rapporto di lavoro relativamente al diritto alla retribuzione, alla
qualifica superiore ed al diritto alla retribuzione derivante dal
riconoscimento di una qualifica superiore;
Considerato che con sentenza n. 115 del 1975 la Corte ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.
2946 cod. civ. per manifesta irrilevanza, in quanto il diritto alla
retribuzione è assoggettato soltanto alle prescrizioni di cui agli
artt. 2948 n. 5, 2955 n. 2 e 2956 n. 1, cod. civ. non potendo la
prescrizione ordinaria concorrere con le prescrizioni di cui ai citati
articoli;
che altresì inammissibile è stata dichiarata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2946 cod. civ., per ciò che
attiene al diritto alla qualifica, in quanto una dichiarazione di
illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 36 della
Costituzione, potrebbe concernere solo la parte della disposizione che
riguarda le vere e proprie retribuzioni e non quindi il diritto alla
qualifica;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 2946 codice civile promosse dalle ordinanze in
epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
_ ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte