Ordinanza n. 12/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/01/1977 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il
14 novembre 1975 dal pretore di Portogruaro nel procedimento civile
vertente tra l'esattoria delle imposte dirette di Portogruaro e la
società IAB Arredamenti e Antonio Zago, iscritta al n. 626 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 58 del 3 marzo 1976.
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1976 il Giudice
relatore Leonetto Amadei.
Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il pretore di
Portogrnaro ha sollevato la questione di costituzionalità dell'art.
545, quarto comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, primo comma, 31
e 36 della Costituzione, nella parte in cui la norma non stabilisce la
impignorabilità di una somma che debba ritenere indispensabile al
debitore ed alla sua famiglia per assicurargli il raggiungimento degli
scopi della convivenza familiare e garantirgli una esistenza libera e
dignitosa.
Considerato che con la sentenza n. 38 del 1970 veniva dichiarata
infondata la questione della incostituzionalità del quarto comma
dell'art. 545 c.p.c. in relazione all'art. 3 della Costituzione;
che con la sentenza n. 102 del 1974 veniva dichiarata infondata la
questione, relativa alla stessa norma in relazione agli artt. 3 e 31
della Costituzione;
che con la sentenza n. 209 del 1975, relativa ancora alla stessa
norma, la questione veniva dichiarata infondata in relazione agli artt.
3 e 36 della Costituzione;
che nella ordinanza del pretore di Portogruaro non vengono addotti
argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalle precedenti
decisioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87,
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 545, quarto comma del codice di procedura
civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 31, 36 della
Costituzione, dal pretore di Portogruaro con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte