Ordinanza n. 12/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/01/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 561/1956
- art. 21legge 561/1956
usata come parametro
citata
- art. 7legge 544/1988
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del decreto
legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.
233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la
disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), ratificato con
legge 17 aprile 1956, n. 561 (Ratifica, ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti
legislativi emanati dal Governo durante il periodo della
Costituente), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1989 dal
Pretore di Catania nel procedimento civile vertente tra Malfitana
Antonino e l'E.N.P.A.M., iscritta al n. 339 del registro ordinanze
1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29,
prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visti gli atti di costituzione di Malfitana Antonino e
dell'E.N.P.A.M. nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri.
Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Pretore di Catania, nel procedimento civile
vertente tra Malfitana Antonino ed E.N.P.A.M. (Ente Nazionale di
Previdenza e Assistenza Medici), diretto ad ottenere la liquidazione
di una più congrua ed adeguata pensione di vecchiaia quale medico
odontoiatra, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato
13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n.
561, nella parte in cui non detta i criteri da seguire per la
determinazione dell'ammontare del contributo E.N.P.A.M. e,
correlativamente, della liquidazione della pensione dei medici liberi
professionisti, non dipendenti, iscritti all'Albo;
che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli
artt. 38 e 3 della Costituzione, rimanendo i medici liberi
professionisti privati di un adeguato trattamento previdenziale e
creandosi una disparità di trattamento rispetto ad altri liberi
professionisti (avvocati e procuratori, ingegneri, dottori
commercialisti, ostetriche, ecc...);
che nel giudizio si sono costituiti il Malfitana, il quale, sia
con l'atto di costituzione, sia con la memoria successiva, ha
concluso per la fondatezza della questione con argomentazioni
analoghe a quelle contenute nella ordinanza di remissione; e
l'E.N.P.A.M. che sia nell'atto di costituzione che nella memoria ha
concluso per la inammissibilità della questione;
che anche l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per la inammissibilità della questione.
Considerato che questa Corte ha già dichiarato (ordinanza n. 238
del 1989) la manifesta inammissibilità della stessa questione ora di
nuovo sollevata e che gli elementi indicati dalla parte privata (il
dott. Malfitana), e cioè le circolari del Ministero del Lavoro e
della Previdenza sociale n. 64/1989 del 28 giugno 1989 e n. 119/1988
del 28 dicembre 1988, non modificano i termini della questione in
quanto resta fermo:
a) che spetta al legislatore nella sua discrezionalità porre
le condizioni e le modalità della erogazione di trattamenti
previdenziali onde nel giudizio di costituzionalità non possono
sindacarsi le scelte effettuate se non siano palesemente arbitriarie,
il che non è nella specie;
b) che ogni ordinamento previdenziale di categoria ha una
propria specificità e autonomia e non può essere applicato in sede
giudiziale in via analogica ad altra categoria e che, quindi, come
rilevato nella precedente ordinanza (n. 238 del 1989), il vuoto di
disciplina che si creerebbe a seguito alla ipotizzata declaratoria di
incostituzionalità della norma denunciata non può essere colmato
con il regime previdenziale apprestato per la categoria dei dottori
commercialisti come chiede la parte attrice del giudizio a quo; e
che, comunque, da parte dell'E.N.P.A.M. (deliberazione 17 dicembre
1988) sono in corso le opportune modifiche regolamentari le quali,
tra l'altro, prevedono un sistema contributivo rapportato al reddito
dell'assistito;
che, inoltre, in base all'art. 7 della legge 29 dicembre 1988,
n. 544, le pensioni erogate dalle Casse di previdenza per i liberi
professionisti, ivi compresi i medici, non possono essere di importo
inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni per i
lavoratori dipendenti;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 21 del decreto legislativo del
Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233
(Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la
disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), ratificato con
legge 17 aprile 1956, n. 561 (Ratifica, ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti
legislativi emanati dal Governo durante il periodo della
Costituente), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,
sollevata dal Pretore di Catania con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte