Ordinanza n. 12/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1997 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67 del r.d. 16
marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa) promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1995
dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra
Fallimento Club Roman Fashion s.r.l. e Banca popolare dell'Etruria e
del Lazio 5. coop. a r.l. iscritta al n. 602 del registro ordinanze
1996 e che si è costituita la Banca Popolare dell'Etruria e del
Lazio S. coop. ar.l. e - aderendo alle prospettazioni dell'ordinanza
di rimessione - ha concluso per la dichiarazione di;
incostituzionalità della disposizione censurata;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 110 del 1995 ha già
giudicato non fondata tale questione ritenendo in particolare che "le
situazioni comparate presentano comunque un innegabile nucleo
fondamentale comune" che ne rende non irragionevole l'equiparazione
agli effetti suddetti;
che successivamente la medesima questione è stata dichiarata
manifestamente infondata con ordinanza n. 224 del 1995;
che la Corte rimettente non introduce argomenti nuovi né
prospetta diversi profili di censura;
che quindi la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 67 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina. del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa) sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della consulta, il 9 gennaio 1997.
Il Presidente e redattore: Granata
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1997.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1997:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte