Ordinanza n. 120/1970
Altra decisione · depositata il 06/07/1970 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 847/1929
usata come parametro
citata
- art. 16legge 847/1929
- art. 3legge 847/1929
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultima
parte, e dell'art. 16 - in relazione all'art. 12 - della legge 27
maggio 1929, n. 847, contenente disposizioni per l'applicazione del
Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella
parte relativa al matrimonio, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 aprile 1968 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Leporati Marco e Bolza Iolanda,
iscritta al n. 171 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968;
2) ordinanza emessa il 23 ottobre 1968 dal tribunale di Milano
sull'opposizione del pubblico ministero avverso le pubblicazioni di
matrimonio richieste da Ghisotti Denzo Giancarlo e Siliprandi Bianca
Virginia, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 1969 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969.
Ritenuto che con ordinanza 10 aprile 1968 il tribunale di Milano
nel giudizio civile vertente tra Leporati Marco e Bolza Iolanda ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale in via
incidentale dell'art. 16 della legge 27 maggio 1929, n. 847, in
relazione all'art. 12 della stessa legge e in riferimento all'art. 3,
prima parte, della Costituzione (reg. ord. n. 171/68);
che con ordinanza 23 ottobre 1968 il tribunale di Milano sulla
opposizione del pubblico ministero avverso le pubblicazioni di
matrimonio richieste da Ghisotti Denzo Giancarlo e Siliprandi Bianca
Virginia ha promosso la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, ultima parte, della legge 27 maggio 1929, n. 847, in
riferimento all'art. 3, prima parte, della Costituzione (reg. oR.D. n.
34/69);
che con ordinanza 22 febbraio 1969 il pretore di Torino nel
procedimento penale a carico di Gualtieri Fernando ha proposto la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, quarto, quinto e
sesto comma, del Concordato, in riferimento all'art. 102, secondo
comma, della Costituzione (reg. oR.D. n. 190/69); che con ordinanza 31
ottobre 1969 la Corte d'appello di Bologna nel procedimento civile
vertente tra Ferri Carla e Mc Kenna James ha proposto la questione di
legittimità costituzionale dello stesso art. 34, quarto, quinto e
sesto comma, del Concordato, in riferimento agli artt. 1, secondo
comma, 102, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, 25, primo
comma, e 10, secondo comma, della Costituzione (reg. oR.D. n. 105/70);
e che la discussione di queste due cause è stata fissata all'udienza
di questa Corte dell'11 novembre 1970.
Considerato che è opportuno procedere all'esame congiunto delle
quattro cause suddette;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce le cause stesse e dispone che esse siano chiamate
all'udienza dell'11 novembre 1970.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte