Ordinanza n. 121/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/04/1986 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 519527r.d. 262/1942
- art. 527Codice civile
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 52, secondo comma, lett. b, del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette") e 619
codice procedura civile in relazione agli artt. 519-527 codice civile,
promosso con l'ordinanza emessa il 14 settembre 1978 dal Pretore di
Foggia sul ricorso proposto da Pallante Carmine contro Esattoria
Comunale di Foggia, iscritta al n. 650 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 dell'anno
1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Pretore di Foggia ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. b, del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle
imposte dirette") e dell'art. 619 c.p.c., in relazione al dettato
degli artt. da 519 a 527 del codice civile, nella parte in cui, nel
loro combinato disposto, vietano al coniuge, parente o affine fino al
terzo grado (nella specie, al figlio), di proporre opposizione di terzo
per i beni pignorati nella casa di abitazione del contribuente (nella
specie, defunto), non tenendo conto che colui al quale non è
consentita l'opposizione è succeduto al contribuente nel contratto di
locazione, ha rinunziato all'eredità e non è in possesso dei relativi
beni;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, a sostegno
dell'infondatezza della presente questione.
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 42 del 1964 ha
dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 207 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("Approvazione del
testo unico delle leggi sulle imposte dirette"), contenente norma del
tutto identica a quella di cui all'art. 52, lett. b, del d.P.R. n.
602/1973, ora censurata dal Pretore di Foggia;
che, proprio in relazione a tale identità, la questione di
costituzionalità avente ad oggetto la norma ora censurata è stata
già dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 283 del
1984;
che la denuncia dell'art. 619 c.p.c. deve ritenersi strettamente
connessa con quella concernente l'art. 52, secondo comma, lett. b, del
d.P.R. n. 602/1973, di modo che la censura nei confronti della prima
norma non potrebbe autonomamente sussistere;
che con riguardo, poi, all'asserita particolarità del caso
prospettato dal giudice rimettente deve ritenersi che la morte del
contribuente debitore, la rinunzia all'eredità e la successione ex
lege nel contratto di locazione di chi chiede di esercitare il diritto
di opposizione sono circostanze ininfluenti ai fini della questione
rimessa alla Corte, in quanto non incidono sulla ratio della normativa
impugnata, che è quella di evitare possibili frodi in danno del fisco;
che quindi la prospettazione della questione sollevata non presenta
profili tali da indurre la Corte ad un mutamento di giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 52, secondo comma, lett. b, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 e 619 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost., sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal Pretore di Foggia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
ROLANDO GALLI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte