Ordinanza n. 121/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 698/1975
- art. 9legge 698/1975
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo
comma, prima parte, della legge 23 dicembre 1975, n. 698,
("Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale
per la protezione della maternità e dell'infanzia"), nel testo
modificato dalla legge 1° agosto 1977, n. 563, promosso con ordinanza
emessa il 29 febbraio 1984 dal Pretore di Milano iscritta al n. 912
del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 13 bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza emessa il 24
ottobre 1985, nel corso del procedimento civile vertente tra Cestari
Caterina e l'I.N.A.D.E.L., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3
e 36 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 9,
terzo comma, della legge 29 dicembre 1975, n. 698 ("Scioglimento e
trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione
della maternità e dell'infanzia") il quale dispone che l'importo
dell'indennità di anzianità maturata dal personale del soppresso
ente pubblico ONMI non sia corrisposta al lavoratore, ma sia versata
all'Ufficio liquidatore del soppresso Ente, e che al personale,
trasferito agli enti pubblici riceventi, venga, conclusivamente,
corrisposto, al momento della cessazione del rapporto con l'ente
pubblico ricevente, il trattamento di fine servizio, nella misura
complessiva corrispondente all'indennità maturata secondo il
regolamento dell'ONMI e all'indennità spettante per la continuazione
del rapporto di impiego presso l'ente pubblico ricevente;
che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale
della norma denunciata, in riferimento ai parametri costituzionali
invocati, nell'assunto che essa con lo stabilire che l'Ufficio
liquidatore avrebbe dovuto versare all'I.N.A.D.E.L. o all'E.N.P.A.S.
per conto dell'ONMI, l'importo delle indennità di anzianità
maturate all'atto del trasferimento, secondo quanto previsto dal
regolamento per il trattamento di quiescenza approvato con Decreto
interministeriale 5 agosto 1969, n. 300/9/822, avrebbe determinato
una ingiustificata disparità tra coloro che, assunti prima del 6
ottobre 1967 avessero esercitato l'opzione di iscrizione al
C.P.D.E.L. e quelli che fossero rimasti iscritti invece all'I.N.P.S.,
in quanto ai primi sarebbe spettata solo l'indennità di anzianità,
mentre ai secondi sarebbe spettata oltre a detta indennità anche
quella di buonuscita;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta per
il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile per mancata motivazione sulla
rilevanza, ovvero infondata;
Considerato che in relazione alla dedotta eccezione di
inammissibilità appare sufficiente la motivazione sulla rilevanza
contenuta nella ordinanza di rinvio;
che, quanto al merito, la questione appare sollevata
nell'erroneo presupposto che la norma denunciata abbia recepito i
criteri, ritenuti dal giudice a quo discriminatori, del citato
regolamento interministeriale, attribuendo ad essi valore di legge
formale;
che l'erroneità del riferimento deriva dalla considerazione che
la norma stessa, della cui costituzionalità si dubita, non ha la
portata e lo scopo di stabilire la disciplina ed in particolare la
misura del trattamento di fine servizio, limitandosi a far menzione
del regolamento in parola non per trasformarlo in legge formale, ma
solo per indicare la fonte della disciplina sostanziale, che resta
pur sempre di natura regolamentare e che quindi - anche se dovesse
essere ingiustificatamente discriminatoria, come si prospetta da
parte del giudice a quo - non può formare oggetto di sindacato da
parte del giudice della costituzionalità della legge;
che, pertanto, la questione prospettata è manifestamente
inammissibile, perché è riferita ad una norma non avente valore di
legge;
Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975,
n. 698 ("Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera
nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia"),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal Tribunale di
Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte