Corte costituzionale

Ordinanza n. 121/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 9legge 698/1975
  • art. 9legge 698/1975

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo

comma, prima parte, della legge 23 dicembre 1975, n. 698,

("Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale

per la protezione della maternità e dell'infanzia"), nel testo

modificato dalla legge 1° agosto 1977, n. 563, promosso con ordinanza

emessa il 29 febbraio 1984 dal Pretore di Milano iscritta al n. 912

del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 13 bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza emessa il 24

ottobre 1985, nel corso del procedimento civile vertente tra Cestari

Caterina e l'I.N.A.D.E.L., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3

e 36 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 9,

terzo comma, della legge 29 dicembre 1975, n. 698 ("Scioglimento e

trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione

della maternità e dell'infanzia") il quale dispone che l'importo

dell'indennità di anzianità maturata dal personale del soppresso

ente pubblico ONMI non sia corrisposta al lavoratore, ma sia versata

all'Ufficio liquidatore del soppresso Ente, e che al personale,

trasferito agli enti pubblici riceventi, venga, conclusivamente,

corrisposto, al momento della cessazione del rapporto con l'ente

pubblico ricevente, il trattamento di fine servizio, nella misura

complessiva corrispondente all'indennità maturata secondo il

regolamento dell'ONMI e all'indennità spettante per la continuazione

del rapporto di impiego presso l'ente pubblico ricevente;

che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

della norma denunciata, in riferimento ai parametri costituzionali

invocati, nell'assunto che essa con lo stabilire che l'Ufficio

liquidatore avrebbe dovuto versare all'I.N.A.D.E.L. o all'E.N.P.A.S.

per conto dell'ONMI, l'importo delle indennità di anzianità

maturate all'atto del trasferimento, secondo quanto previsto dal

regolamento per il trattamento di quiescenza approvato con Decreto

interministeriale 5 agosto 1969, n. 300/9/822, avrebbe determinato

una ingiustificata disparità tra coloro che, assunti prima del 6

ottobre 1967 avessero esercitato l'opzione di iscrizione al

C.P.D.E.L. e quelli che fossero rimasti iscritti invece all'I.N.P.S.,

in quanto ai primi sarebbe spettata solo l'indennità di anzianità,

mentre ai secondi sarebbe spettata oltre a detta indennità anche

quella di buonuscita;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta per

il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la

questione sia dichiarata inammissibile per mancata motivazione sulla

rilevanza, ovvero infondata;

Considerato che in relazione alla dedotta eccezione di

inammissibilità appare sufficiente la motivazione sulla rilevanza

contenuta nella ordinanza di rinvio;

che, quanto al merito, la questione appare sollevata

nell'erroneo presupposto che la norma denunciata abbia recepito i

criteri, ritenuti dal giudice a quo discriminatori, del citato

regolamento interministeriale, attribuendo ad essi valore di legge

formale;

che l'erroneità del riferimento deriva dalla considerazione che

la norma stessa, della cui costituzionalità si dubita, non ha la

portata e lo scopo di stabilire la disciplina ed in particolare la

misura del trattamento di fine servizio, limitandosi a far menzione

del regolamento in parola non per trasformarlo in legge formale, ma

solo per indicare la fonte della disciplina sostanziale, che resta

pur sempre di natura regolamentare e che quindi - anche se dovesse

essere ingiustificatamente discriminatoria, come si prospetta da

parte del giudice a quo - non può formare oggetto di sindacato da

parte del giudice della costituzionalità della legge;

che, pertanto, la questione prospettata è manifestamente

inammissibile, perché è riferita ad una norma non avente valore di

legge;

Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975,

n. 698 ("Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera

nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia"),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal Tribunale di

Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte