Ordinanza n. 121/2000
Altra decisione · depositata il 27/04/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 513legge 267/1997
- art. 1legge 267/1997
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2,
del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice
di procedura penale in tema di valutazione delle prove), promosso con
ordinanza emessa il 2 ottobre 1998 dal Tribunale di Vicenza nel
procedimento penale a carico di M.A. ed altro, iscritta al n. 238 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Vicenza ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di
procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267
(Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema
di valutazione delle prove), nella parte in cui subordina all'accordo
delle parti l'utilizzabilità ai fini della decisione delle
dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari
dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga in dibattimento
della facoltà di non rispondere;
che la questione è stata sollevata nel corso di un
dibattimento nel quale alcuni imputati in procedimento connesso,
citati a comparire per la prima volta dopo l'entrata in vigore della
legge n. 267 del 1997, si erano avvalsi della facoltà di non
rispondere, e le parti non avevano prestato il consenso alla
utilizzazione delle dichiarazioni rese prima del dibattimento;
che il rimettente denuncia il contrasto dell'art. 513, comma
2, cod. proc. pen. con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo
della violazione del principio di uguaglianza, perché la norma
impugnata, subordinando alla volontà delle parti l'ingresso delle
dichiarazioni rese in precedenza da imputati in procedimenti connessi
fra il materiale probatorio sottoposto alla valutazione del giudice,
potrebbe di fatto rendere inevitabile una difformità di valutazioni
per situazioni identiche fino a comportare pronunce difformi e
contraddittorie rispetto all'accertamento dei fatti, e ciò solo a
causa del diverso uso delle regole di acquisizione probatoria;
che inoltre, secondo il rimettente, l'art. 513, comma 2, cod.
proc. pen., vietando, in mancanza dell'accordo delle parti,
l'acquisizione delle dichiarazioni legittimamente assunte prima del
dibattimento, introduce un principio dispositivo in materia
probatoria, così sacrificando l'esercizio della funzione
giurisdizionale, il cui fine è quello della ricerca della verità,
con conseguente lesione anche del principio dell'obbligatorietà
dell'azione penale, in contrasto con gli artt. 101, secondo comma, e
112 Cost.;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, rilevando che la questione è analoga a quella già decisa con
la sentenza n. 361 del 1998.
Considerato che l'ordinanza di rimessione, muovendo dal quadro
normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto
1997, n. 267, sottopone a censura il regime di inutilizzabilità ai
fini della decisione, in mancanza dell'accordo delle parti, delle
dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari
dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga in dibattimento
della facoltà di non rispondere;
che dopo l'ordinanza di rimessione questa Corte, con sentenza
n. 361 del 1998, ha dichiarato la illegittimità costituzionale, tra
l'altro, dell'art. 513, comma 2, ultimo periodo, del codice di
procedura penale "nella parte in cui non prevede che, qualora il
dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di
rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già
oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo
delle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del
codice di procedura penale";
che, successivamente, la legge costituzionale 23 novembre
1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo
nell'articolo 111 della Costituzione) ha tra l'altro statuito,
mediante integrazioni introdotte nell'art. 111 Cost., che il
"processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella
formazione della prova" e che la "colpevolezza dell'imputato non può
essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera
scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da
parte dell'imputato o del suo difensore";
che il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni
urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23
novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito nella
legge 25 febbraio 2000, n. 35, ha dettato norme transitorie per
l'applicazione del principio del contraddittorio ai procedimenti in
corso;
che pertanto occorre restituire gli atti al giudice
rimettente perché proceda ad un nuovo esame della questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Vicenza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte