Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Processo penale - Dichiarazioni 'erga alios' rese dall’imputato nel corso dell’udienza preliminare - Utilizzazione dibattimentale mediante lettura - Esclusione - Assunta disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell’incidente probatorio, lesione del principio del contraddittorio - Manifesta infondatezza della questione.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111, quarto comma, della Costituzione, dell’art. 513, commi 2 e 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui, (nella ipotesi rappresentata dalla circostanza che il procedimento, dapprima cumulativo a carico di due minorenni coimputati, aveva visto uno dei due rendere dichiarazioni auto ed etero-accusatorie nel corso della comune udienza preliminare, e poi, a seguito di separazione, avvalersi della facoltà di non rispondere), non prevede, nell’ipotesi testé rappresentata, la lettura e, quindi, la utilizzazione processuale delle dichiarazioni precedentemente rese nel corso della udienza preliminare. Il giudice ‘a quo’, infatti, opera una parziale ricostruzione del quadro normativo, poiché non ha considerato che l’art. 514, comma 1, del codice di rito, nello stabilire il principio generale del divieto di letture, quale veicolo di utilizzazione processuale degli atti, salvo le ipotesi espressamente previste, ha inserito, nelle deroghe, proprio il caso delle dichiarazioni rese nella udienza preliminare “nelle forme previste dagli artt. 498 e 499 cod. proc. pen.” Inoltre, compie una erronea comparazione di istituti (utilizzazione mediante lettura tra le dichiarazioni rese nel corso della udienza preliminare con forme diverse da quelle dibattimentali e le dichiarazioni acquisite nel corso dell’incidente probatorio) fra loro non omologabili sotto il profilo strutturale e funzionale. Infatti, alla diversità delle forme di assunzione si coniuga la differente prospettiva in cui esse si collocano nella dinamica processuale: mentre, invero, l’incidente probatorio è istituto che si proietta verso l’utilizzazione dibattimentale, l’interrogatorio, assunto con le forme ordinarie nel corso dell’udienza preliminare è, per sua natura, destinato a produrre i suoi effetti all’interno di quella fase. Ove, invece, l’interrogatorio sia stato assunto con forme tipiche del dibattimento (e, quindi, a tale fase idealmente e formalmente coeso) è comprensibile il diverso regime di utilizzazione mediante lettura.
PROCESSO PENALE - DISCIPLINA TRANSITORIA PER L’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DEL “GIUSTO PROCESSO” - DICHIARAZIONI RESE DURANTE LE INDAGINI PRELIMINARI DA CHI SI È VOLONTARIAMENTE SOTTRATTO ALL’ESAME DELL’IMPUTATO O DEL SUO DIFENSORE - VALUTAZIONE A DETERMINATE CONDIZIONI - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRASTO CON IL DIRITTO DI DIFESA E CON IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, terzo e quarto comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 513 del codice di procedura penale, «nel testo anteriore alle modifiche apportate con la legge» n. 63 del 2001, «così come integrato dalla sentenza 361/98 della Corte Costituzionale», dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, e dell’art. 26, comma 4, della legge 1° marzo 2001, n. 63, nella parte in cui prevedono che le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame dell’imputato o del suo difensore, se acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000, sono valutate solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova assunti o formati con diverse modalità. Identiche questioni sono già state dichiarate manifestamente infondate e non vengono addotti argomenti nuovi o diversi da quelli già esaminati. - Sulla disciplina transitoria di cui all’art. 26, comma 4, legge 1 marzo 2001, n. 63, v. la citata ordinanza n. 64/2003. - Sull’applicazione della disciplina del giusto processo ai procedimenti penali in corso, v. la citata sentenza n. 381/2001 e la citata ordinanza 311/2002.
Riguarda ancheart. 1 d.l. 2/2000art. 26 legge 63/2001
Processo penale - Dibattimento - Dichiarazioni rese in precedenza da imputati in procedimenti connessi - Utilizzabilità limitata alle dichiarazioni già acquisite al fascicolo del dibattimento (alla data di entrata in vigore della legge n. 35 del 2000) - Asserita disparità di trattamento nonché irragionevolezza e violazione del diritto di difesa - Prospettazione ancipite della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35) e dell'art. 513 cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, con riguardo alla disciplina (in via transitoria, contenuta nella prima delle due norme) della utilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente rese da imputati in procedimenti connessi che rifiutino di sottoporsi all'esame dibattimentale, in quanto limitata alle sole dichiarazioni già acquisite al fascicolo del dibattimento (alla data di entrata in vigore della legge n. 35 del 2000). Si oppone, infatti, allo scrutinio del merito, la prospettazione in modo ancipite delle questioni, che si presentano in evidente rapporto di reciproca alternatività, avuto riguardo agli effetti conseguenti agli interventi richiesti: da un parte, l'espunzione, dal regime transitorio, di qualsiasi possibilità di utilizzare le dichiarazioni acquisite e, dall'altra, all'opposto l'estensione dell'operatività del regime transitorio. - Per la prospettazione di questioni in modo ancipite, v. anche ordinanze n. 420/2001, n. 78 e n. 418/2000, n. 378/1998 (qui richiamate).
sentenza 88/2002massima n. 26857 Riguarda ancheart. 1 d.l. 2/2000
Processo penale - Istruzione dibattimentale - Diritto al silenzio del coimputato che rifiuti l’esame e abbia reso dichiarazioni eteroaccusatorie nel corso delle indagini preliminari - Mancata equiparazione al testimone, con possibilità di contestazione a fini probatori - Prospettata limitazione, priva di giustificazione, del principio del contraddittorio, con disparità di trattamento rispetto alle dichiarazioni rese da testimoni - Sopravvenuta modifica normativa - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 64, 503 e 513 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui garantisce il diritto al silenzio del coimputato anche rispetto a posizioni altrui e non consente la sua sostanziale equiparazione al testimone, legittimando l'introduzione della contestazione a fini probatori. Infatti successivamente all'ordinanza di rimessione, la legge 1° marzo 2001, n. 63 ha profondamente inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, in particolare con riferimento alle ipotesi in cui le persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato assumono l'ufficio di testimone, sicché il giudice rimettente deve verificare se la questione sia tuttora rilevante nel giudizio 'a quo'.
Riguarda ancheart. 500 Codice di procedura penaleart. 503 Codice di procedura penaleart. 197 Codice di procedura penaleart. 64 Codice di procedura penaleart. 526 Codice di procedura penaleart. 210 Codice di procedura penalee altri 1
Processo penale - Acquisizione di prove - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da imputati in procedimenti connessi - Utilizzabilità limitata a quelle già acquisite nel fascicolo per il dibattimento - Questione già esaminata - Prospettazione ancipite - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità, per prospettazione ancipite delle censure da parte del giudice 'a quo', della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35), denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella sua totalità, ovvero «nella sola parte» in cui limita la valutazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato e del suo difensore, a quelle già acquisite al fascicolo del dibattimento, «ovvero», ancora, dell'art. 513 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 111 Cost. - V., per identica questione, l'ordinanza citata n. 88/2002; cfr., 'ex plurimis', ordinanze citate n. 420/2001, n. 78 e n. 418/2000 nonché n. 378/1998.
Riguarda ancheart. 1 d.l. 2/2000
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - PROVA TESTIMONIALE - DICHIARAZIONI FALSE O RETICENTI DEL TESTIMONE - IMPOSSIBILITÀ DI ACQUISIRE E UTILIZZARE I VERBALI DELLE DICHIARAZIONI RESE NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLEZZA, CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE ANALOGA AD ALTRA GIÀ SCRUTINATA - MANCANZA DI ARGOMENTI ULTERIORI O DIVERSI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 500, comma 4, 513 e 210, comma 5, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 111, quinto comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l’acquisizione e l’utilizzabilità dei verbali delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni nei casi in cui risulti provato che il testimone ha reso in dibattimento dichiarazioni false o reticenti. E’ stato, infatti, già escluso, in precedente scrutinio di analoga questione, che l’art. 500, comma 4, del codice di procedura penale contrasti con i parametri costituzionali evocati – chiarendosi, in particolare, che l’art. 111, quinto comma, della Costituzione, nel prefigurare una deroga al principio della formazione della prova in contraddittorio “per effetto di provata condotta illecita”, abbia inteso riferirsi alle sole ”condotte illecite” poste in essere “sul” dichiarante e non anche a quelle realizzate “dal” dichiarante medesimo in occasione dell’esame in contraddittorio; e rilevandosi, altresì, come l’eterogeneità delle situazioni poste a confronto renda palese l’insussistenza della violazione dell’art. 3 della Costituzione –; né il giudice 'a quo' prospetta argomenti ulteriori e diversi rispetto a quelli già esaminati. – In termini, citata l’ordinanza n. 453/2002.
Riguarda ancheart. 500 Codice di procedura penaleart. 210 Codice di procedura penale
Processo penale - Dibattimento - Acquisibilita' e utilizzabilità di dichiarazioni eteroaccusatorie rese in precedenza da imputati in procedimenti connessi - Facolta' di non rispondere del dichiarante nel corso dell'esame dibattimentale - Lamentata incidenza sui principi della formazione della prova in contraddittorio, del libero convincimento del giudice e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Sopravvenuta normativa in materia di formazione della prova in dibattimento - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti con riferimento alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 210, comma 4, e 513 cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono la facoltà delle persone imputate in un procedimento connesso, che abbiano in precedenza reso dichiarazioni eteroaccusatorie, di non rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri, perchè valuti la perdurante rilevanza della questione, pur dopo l'approvazione della legge 1 marzo 2001, n. 63, la quale ha modificato sia l'art. 210 cod. proc. pen., sia il contesto complessivo della disciplina di riferimento. M.R.
Riguarda ancheart. 210 Codice di procedura penale
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni eteroaccusatorie rese da persone imputate in un procedimento connesso e da soggetti già condannati con sentenza irrevocabile - Incompatibilita' con l'ufficio di testimone e facolta' di non rispondere - Prospettata violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova, e di altri rilevanti principi, nonché del principio di ragionevolezza - Sopravvenuta nuova normativa in materia di formazione della prova - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti con riferimento alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 210, comma 4, e 513 cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono la facoltà delle persone imputate in un procedimento connesso, che abbiano in precedenza reso dichiarazioni eteroaccusatorie, di non rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri, nonché dell'art. 197, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce la incompatibilità con l'ufficio di testimone di tali persone allorché nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna divenuta irrevocabile. Infatti successivamente alle ordinanze di rimessione è intervenuta la legge 1 marzo 2001, n. 63, la quale ha modificato sia le norme impugnate, sia il contesto complessivo della disciplina di riferimento. M.R.
Riguarda ancheart. 197 Codice di procedura penaleart. 210 Codice di procedura penale
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni 'contra alios' di coimputato o imputato in procedimento connesso - Incompatibilità con l'ufficio di testimone e facolta' di non rispondere del dichiarante - Asserito contrasto con il principio di indisponibilità del processo, della prova e del contraddittorio, e con il diritto di difesa dell'imputato - Sopravvenuto mutamento della disciplina di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione degli atti al giudice rimettente in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera a), 210, comma 4, e 513, comma 2, del codice di procedura penale, censurati nella parte in cui sanciscono l'incompatibilità con l'ufficio di testimone del coimputato nel medesimo reato e dell'imputato in procedimento connesso, prevedono per gli stessi soggetti la facoltà di non rispondere e, nel caso in cui si avvalgano di tale facoltà, non consentono al giudice di dare lettura delle dichiarazioni precedentemente rese in assenza dell'accordo delle parti. Infatti la sopravvenuta legge 1 marzo 2001, n. 63, comportando, tra l'altro, la modifica delle disposizioni oggetto della censura, impone la verifica sulla persistente rilevanza della questione nel giudizio 'a quo'.
Riguarda ancheart. 210 Codice di procedura penaleart. 197 Codice di procedura penale
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni 'contra alios' rese in precedenza da persona imputata in un procedimento connesso - Facoltà di non rispondere del dichiarante e utilizzazione delle precedenti dichiarazioni subordinata al consenso delle parti - Inapplicabilità dei nuovi principi costituzionali nei procedimenti in corso - Lamentato contrasto con il principio della formazione della prova in contraddittorio, con il diritto di difesa, nonché asserita disparita' di trattamento tra cittadini - Sopravvenuta nuova normativa incidente sulla disciplina della formazione della prova in dibattimento - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti in relazione alle questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 513, commi 1 e 2, del codice di procedura penale (come interpretato o integrato dalla sentenza n. 361/1998; b) dell'art. 1, comma 1 e comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2; c) dell'art. 210, comma 4, del codice di procedura penale. Infatti, a seguito sia della sopravvenuta legge 1 marzo 2001, n. 63, la quale ha profondamente inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, con la modifica, tra l'altro, delle norme codicistiche censurate, sia delle significative innovazioni apportate, con la legge di conversione (legge 25 febbraio 2000, n. 35), anche al testo della disposizione del decreto-legge oggetto dell'attuale dubbio di costituzionalità, occorre che si verifichi la perdurante rilevanza nei giudizi di provenienza delle stesse questioni.
Riguarda ancheart. 2 d.l. 2/2000art. 1 d.l. 2/2000
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Facoltà dell’imputato, che rivesta anche la qualità di persona offesa, di non rispondere sulle circostanze relative al reato da cui è offeso - Lamentata, irragionevole, parificazione nel regime processuale di situazioni del tutto differenti, con compromissione dei principî della soggezione del giudice soltanto alla legge e di obbligatorietà dell’azione penale - Sopravvenute modifiche normative - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione degli atti al giudice rimettente per il riesame della rilevanza, in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 210, comma 4, e 513 cod. proc. pen., denunziati, in riferimento agli artt. 3, 101 e 112 della Costituzione, nella parte in cui consentono all’imputato - che rivesta anche la qualità di persona offesa, nell’ambito dello stesso procedimento, in relazione ad un distinto capo di imputazione - di non rispondere alle domande sulle circostanze relative al reato di cui è persona offesa. Infatti, successivamente all’ordinanza di rimessione è intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63, la quale ha profondamente innovato la disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, incidendo, tra l’altro, sul campo di applicazione delle disposizioni oggetto dell’impugnativa. A.M.M.
Riguarda ancheart. 210 Codice di procedura penale
Processo penale - Istruzione dibattimentale - Acquisizione delle prove - Esame di coimputato o imputato in procedimento connesso su fatti implicanti la responsabilità di altri - Facoltà di non rispondere - Inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese in precedenza (nel corso delle indagini preliminari) - Prospettata irragionevolezza, con violazione dei principî di indefettibilità della giurisdizione, di non dispersione della prova, di obbligatorietà dell’azione penale e del diritto di difesa dell’imputato - Sopravvenuta nuova disciplina con mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Restituzione ai giudici rimettenti, affinché valutino la perdurante rilevanza, degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera a), 210, e 513 del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 111 e 112 della Costituzione, concernenti il diritto al silenzio riconosciuto alle persone imputate o giudicate in un procedimento connesso che abbiano in precedenza reso dichiarazioni accusatorie, in relazione al regime di acquisizione e utilizzazione in dibattimento delle precedenti dichiarazioni. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, è intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63, che ha profondamente inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, da un lato modificando gli artt. 64, 197 e 210 cod. proc. pen. e inserendo l’art. 197-bis cod. proc. pen. - che individua le ipotesi in cui le persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato assumono l’ufficio di testimone - dall’altro intervenendo sugli artt. 500, 513 e 526 cod. proc. pen.. M.F.
Riguarda ancheart. 210 Codice di procedura penaleart. 197 Codice di procedura penale
Processo penale - Dibattimento - Esame di imputati in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Utilizzabilita' delle dichiarazioni rese in precedenza subordinata all'accordo delle parti - Denunciata lesione del principio di eguaglianza, del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge e del principio di obbligatorietà dell'azione penale - 'Ius superveniens' - Sopravvenuta sentenza dichiarativa della illegittimità costituzionale parziale della norma denunciata (n. 361 del 1998), successiva modifica costituzionale (legge cost. 23 novembre 1999, n. 2) con inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della costituzione e norme transitorie (legge 25 febbraio 2000, n. 35) - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' riesamini - alla luce sia della sopravvenuta sentenza della Corte n. 361 del 1998 sia della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che ha introdotto integrazioni nell'art. 111 della Costituzione nonche' del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito nella legge 25 febbraio 2000, n. 35 - la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui subordina all'accordo delle parti l'utilizzabilita', ai fini della decisione, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dall'imputato in procedimento connesso, che si avvalga in dibattimento della facolta' di non rispondere.
Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in un procedimento connesso che si avvale della facoltà di non rispondere - Acquisizione, mediante il meccanismo delle contestazioni, e utilizzabilita' delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Asserita lesione del principio del giusto processo e in particolare del contraddittorio nella formazione della prova - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. impugnato (nel testo risultante a seguito della sentenza di questa Corte n. 361 del 1998), in riferimento all'art. 111 della Costituzione, come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, nella parte in cui consente, attraverso il meccanismo delle contestazioni, l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento e la conseguente utilizzabilita' delle dichiarazioni precedentemente rese dalle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen. che si avvalgano della facolta' di non rispondere. Infatti, il rimettente, nel sollevare la questione, muove dalla premessa della perdurante vigenza della disposizione impugnata e della sua applicabilita' nel giudizio 'a quo' ritenendo, fra l'altro, che la disposizione stessa non sia stata intaccata - perche' non compresa nella relativa disciplina - dal d.l. 7 gennaio 2000, n. 2, convertito nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, volto ad introdurre la disciplina intertemporale dei nuovi principi rispetto ai procedimenti penali in corso. Tuttavia, la motivazione dell'ordinanza su tale ultimo profilo appare manchevole - essendosi il rimettente limitato ad escludere l'avvenuta caducazione espressa della disposizione censurata senza considerare la possibilita' di una sua eventuale abrogazione implicita, almeno in riferimento ai procedimenti in corso - e cio' si traduce in un difetto di motivazione sulla rilevanza della proposta questione. - sent. nn. 254 del 1992, 60 del 1995 e 361 del 1998 sull'art. 513 cod. proc. pen. L.T.
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ACQUISIZIONE DELLE PROVE - DICHIARAZIONI SU FATTI IMPLICANTI RESPONSABILITA' DI ALTRI RESE IN PRECEDENZA AL PUBBLICO MINISTERO O ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA SU DELEGA DEL PUBBLICO MINISTERO O AL GIUDICE NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI O NELL'UDIENZA PRELIMINARE, DA PERSONA IMPUTATA NELLO STESSO PROCEDIMENTO - INUTILIZZABILITA' DI TALI DICHIARAZIONI, SE IL DICHIARANTE RIFIUTI DI SOTTOPORSI ALL'ESAME O SI AVVALGA DELLA FACOLTA' DI NON RISPONDERE, SENZA IL CONSENSO DEGLI ALTRI IMPUTATI - DENUNCIATA DISPARITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA APPLICABILE RIGUARDO ALLE DICHIARAZIONI RESE DAI CONGIUNTI ED A QUELLE RESE DALL'IMPUTATO DI REATO CONNESSO DIVENUTE IRRIPETIBILI - DENUNCIATA LESIONE, ALTRESI', DEI PRINCIPI DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE E DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - SOPRAVVENUTE MODIFICHE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA PER EFFETTO DELLA SENTENZA N. 361 DEL 1998 - NECESSARIO RIESAME, ALLA LUCE DELLO 'IUS SUPERVENIENS', DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quo' degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 111, primo comma, e 112 Cost., nei confronti dell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, nella parte in cui subordina al consenso degli altri imputati l'utilizzabilita' ai fini della decisione delle dichiarazioni rese sul fatto altrui dal coimputato che in dibattimento rifiuti di sottoporsi all'esame o si avvalga della facolta' di non rispondere. Invero, per effetto della sentenza n. 361 del 1998 - pronunciata dopo la ordinanza di rimessione e con la quale la Corte costituzionale ha, tra l'altro, dichiarato la illegittimita' costituzionale, in parte, degli artt. 513, comma 2, ultimo periodo, e 210 cod. proc. pen. - anche nell'ipotesi 'de qua' si applica la disciplina sia dell'art. 210 sia dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., nonche', in mancanza dell'accordo delle parti, il meccanismo delle contestazioni previsto dall'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen., ed e' percio' necessario che il giudice rimettente verifichi, alla luce della sopravvenuta disciplina, se la questione proposta sia tuttora rilevante. - V. S. n. 361/1998 (gia' citata nel testo).
sentenza 30/1999massima n. 24447 PROCESSO PENALE - IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO CHE SI AVVALGA IN DIBATTIMENTO DELLA FACOLTA' DI NON RISPONDERE - UTILIZZABILITA' AI FINI DELLA DECISIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE DALLO STESSO NELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI - NECESSITA' DELL'ACCORDO DELLE PARTI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 25, 101, SECONDO COMMA, 111 E 112 COST. - MUTAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO - OPPORTUNITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI 'A QUIBUS'.
Vanno restituiti gli atti ai giudici rimettenti affinche' verifichino se, alla luce della nuova disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti. Invero, successivamente alla emissione dei provvedimenti di rinvio, la Corte, con la predetta sentenza, ha inciso sul quadro normativo di riferimento, dichiarando la illegittimita' costituzionale, tra l'altro, dell'art. 513, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale, <<nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilita' di altri gia' oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2-'bis' e 4, del codice di procedura penale>>.
sentenza 39/1999massima n. 24448 PROCESSO PENALE - ACQUISIZIONE DELLE PROVE - DICHIARAZIONI RESE NELLE INDAGINI PRELIMINARI DA IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO AVVALSOSI IN DIBATTIMENTO DELLA FACOLTA' DI NON RISPONDERE - INUTILIZZABILITA' DI TALI DICHIARAZIONI AI FINI DELLA DECISIONE IN MANCANZA DI ACCORDO DELLE PARTI - RILEVATA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA DETTATA PER LE STESSE DICHIARAZIONI NELLE IPOTESI IN CUI, PER FATTI O CIRCOSTANZE IMPREVEDIBILI, SIANO DIVENUTE IRRIPETIBILI O NON SIA POSSIBILE OTTENERE LA PRESENZA DEL DICHIARANTE, E ALTRESI' RISPETTO ALLA NORMA PER CUI LE DICHIARAZIONI DEL COIMPUTATO NELLO STESSO PROCEDIMENTO CHE SI RIFIUTI DI SOTTOPORSI ALL'ESAME, SONO UTILIZZABILI NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO CONSENZIENTE, NONCHE' ALLA DISCIPLINA RISERVATA ALLE DICHIARAZIONI RESE NELLE INDAGINI PRELIMINARI DAI TESTIMONI - DENUNCIATA INTRODUZIONE DI UN POTERE DI DISPOSIZIONE DELLE PARTI SULLA PROVA, CON CONSEGUENTE POSSIBILE DISPERSIONE DELLA STESSA, IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, LEGALITA', FUNZIONE CONOSCITIVA DEL PROCESSO, INDEFETTIBILITA' DELLA GIURISDIZIONE E OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - NUOVA DISCIPLINA APPLICABILE IN MATERIA PER EFFETTO DI SOPRAVVENUTA SENTENZA DI PARZIALE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI PER NECESSARIO RIESAME DELLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI.
Deve ordinarsi la restituzione ai giudici 'a quibus' degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale proposte, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97, 101, 102, 111 e 112 Cost., nei confronti dell'art. 513, comma 2, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, nella parte in cui subordina all'accordo delle parti l'utilizzabilita' ai fini della decisione delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dall'imputato in procedimento connesso, che si avvalga in dibattimento della facolta' di non rispondere. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, con la sentenza n. 361 del 1998, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimita' costituzionale, tra l'altro, dell'impugnato art. 513, comma 2, "nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilita' di altri gia' oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen. ", e pertanto occorre verificare se alla luce della nuova disciplina applicabile a seguito di tale pronuncia, le sollevate questioni siano tuttora rilevanti nei processi di provenienza. - S. n. 361/1998 (gia' citata nel testo).
sentenza 56/1999massima n. 24479 Riguarda ancheart. 1 legge 267/1997
PROCESSO PENALE - REGIME DI UTILIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE IN PRECEDENZA DAL COIMPUTATO E DALL'IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO - CENSURE - GENERICA IMPUGNAZIONE DELL'ART. 513 COD. PROC. PEN., COME MODIFICATO DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1997, N. 267 - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 111 E 112 COST. - IRRILEVANZA NEL GIUDIZIO 'A QUO' DELLA POSIZIONE DELL'IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza. Invero, il giudice rimettente impugna genericamente l'art. 513 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), formulando censure al regime di utilizzazione delle dichiarazioni in precedenza rese dal coimputato (comma 1) e dall'imputato in un procedimento connesso (comma 2), mentre l'unica posizione rilevante nel giudizio 'a quo' risulta essere quella del coimputato disciplinata dal comma 1 della norma impugnata. red.: G. Leo
sentenza 57/1999massima n. 24491 PROCESSO PENALE - UTILIZZABILITA', AI FINI DELLA DECISIONE, DELLE DICHIARAZIONI RESE IN PRECEDENZA DAL COIMPUTATO - LIMITI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 111 E 112 COST. - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE ALLA LUCE DELLA DISCIPLINA APPLICABILE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE N. 361/1998 - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente affinche' verifichi se, alla luce della nuova disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, la questione sollevata sia tuttora rilevante. Invero, per effetto della predetta pronuncia della Corte, successiva alla emissione dell'ordinanza di rimessione - la quale ha inciso sul quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 con la dichiarazione della illegittimita' costituzionale 'in parte qua', tra l'altro, degli artt. 513, comma 2, ultimo periodo, e 210 cod. proc. pen. -, qualora il coimputato, che abbia in precedenza reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilita' di altri, in dibattimento rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su tali fatti, si applica la disciplina degli artt. 210 e 513, comma 2, cod. proc. pen., nonche', in mancanza dell'accordo delle parti, il meccanismo delle contestazioni previsto dall'art. 500, commi 2-'bis' e 4, cod. proc. pen..
sentenza 57/1999massima n. 24492 PROCESSO PENALE - IMPUTATI IN UN PROCEDIMENTO CONNESSO CHE SI AVVALGANO IN DIBATTIMENTO DELLA FACOLTA' DI NON RISPONDERE - UTILIZZABILITA' DELLE DICHIARAZIONI RESE NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI - NECESSITA' DELL'ACCORDO DELLE PARTI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 24, 101 E 112 COST. - MUTAMENTO DELLA DISCIPLINA APPLICABILE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE N. 361 DEL 1998 - NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Vanno restituiti gli atti ai giudici 'a quibus' affinche' verifichino se, alla stregua della disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti. Invero, successivamente alla emissione delle ordinanze di rinvio, la Corte, con la predetta decisione, ha inciso sul quadro normativo modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), avendo dichiarato la illegittimita' costituzionale, tra l'altro, dell'art. 513, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale, <<nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilita' di altri gia' oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura, si applica l'art. 500, commi 2-'bis' e 4, del codice di procedura penale>>, ed avendo affermato, in relazione a questioni coinvolgenti le disposizioni transitorie, che spetta ai giudici 'a quibus' valutare se le questioni possano considerarsi superate a seguito della modifica della disciplina a regime, <<che ora permette di recuperare mediante il sistema delle contestazioni i singoli contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza>>.
sentenza 78/1999massima n. 24527 Riguarda ancheart. 6 legge 267/1997