Ordinanza n. 122/1989
Altra decisione · depositata il 16/03/1989 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1r.d. 1022/1941
usata come parametro
citata
- art. 2legge 117/1988
- art. 7legge 117/1988
- art. 9legge 117/1988
- art. 16legge 117/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo,
n. 1, del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento
giudiziario militare); degli artt. 1, capoverso, 2, commi primo e
secondo, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento
giudiziario militare di pace), e degli artt. 2, 7, 9 e 16 della legge
13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati
nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile
dei magistrati), promossi con trentasette ordinanze emesse dal
Tribunale militare di La Spezia in data: 24 maggio 1988 (3
ordinanze), 25 maggio 1988 (6 ordinanze), 26 maggio 1988 (7
ordinanze), 1 giugno 1988 (4 ordinanze), 2 giugno 1988 (6 ordinanze),
22 giugno 1988 (6 ordinanze), 23 giugno 1988 (3 ordinanze) e 19
luglio 1988 (2 ordinanze), iscritte ai numeri da 479 a 511 e da 571 a
574 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica numeri 39, 40 e 44, prima serie speciale, dell'anno
1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Tribunale militare di La Spezia ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt.1, primo comma,
n. 1, regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, capoverso, e 2, primo
e secondo comma, legge 7 maggio 1981, n. 180; 2, 7, 9 e 16 legge 13
aprile 1988, n. 117, assumendo la violazione degli artt. 101, 103 e
108 della Costituzione, per l'omessa previsione di un organo di
autogoverno della magistratura militare e, in particolare, per la
mancanza delle garanzie d'indipendenza dei giudici non togati dal
potere esecutivo, tanto più grave in quanto la legge sulla
responsabilità civile dei magistrati permetterebbe di svelare il
segreto della camera di consiglio, e ciò anche con possibile lesione
del principio di imparzialità di giudizio;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 49 del 1989 ha già
risolto nel senso della non fondatezza la questione della
responsabilità civile dei giudici non togati componenti dei
Tribunali militari;
che, comunque, con legge 30 dicembre 1988, n. 561, è stato
istituito il Consiglio della magistratura militare;
che pertanto si rende necessario restituire gli atti
all'autorità rimettente affinché valuti, alla stregua della
normativa sopravvenuta, l'attuale rilevanza della questione
sollevata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare di La
Spezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte