Corte costituzionale

Ordinanza n. 122/1989

Altra decisione · depositata il 16/03/1989 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1r.d. 1022/1941

citata

  • art. 2legge 117/1988
  • art. 7legge 117/1988
  • art. 9legge 117/1988
  • art. 16legge 117/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo,

n. 1, del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento

giudiziario militare); degli artt. 1, capoverso, 2, commi primo e

secondo, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento

giudiziario militare di pace), e degli artt. 2, 7, 9 e 16 della legge

13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati

nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile

dei magistrati), promossi con trentasette ordinanze emesse dal

Tribunale militare di La Spezia in data: 24 maggio 1988 (3

ordinanze), 25 maggio 1988 (6 ordinanze), 26 maggio 1988 (7

ordinanze), 1 giugno 1988 (4 ordinanze), 2 giugno 1988 (6 ordinanze),

22 giugno 1988 (6 ordinanze), 23 giugno 1988 (3 ordinanze) e 19

luglio 1988 (2 ordinanze), iscritte ai numeri da 479 a 511 e da 571 a

574 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica numeri 39, 40 e 44, prima serie speciale, dell'anno

1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale militare di La Spezia ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt.1, primo comma,

n. 1, regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, capoverso, e 2, primo

e secondo comma, legge 7 maggio 1981, n. 180; 2, 7, 9 e 16 legge 13

aprile 1988, n. 117, assumendo la violazione degli artt. 101, 103 e

108 della Costituzione, per l'omessa previsione di un organo di

autogoverno della magistratura militare e, in particolare, per la

mancanza delle garanzie d'indipendenza dei giudici non togati dal

potere esecutivo, tanto più grave in quanto la legge sulla

responsabilità civile dei magistrati permetterebbe di svelare il

segreto della camera di consiglio, e ciò anche con possibile lesione

del principio di imparzialità di giudizio;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 49 del 1989 ha già

risolto nel senso della non fondatezza la questione della

responsabilità civile dei giudici non togati componenti dei

Tribunali militari;

che, comunque, con legge 30 dicembre 1988, n. 561, è stato

istituito il Consiglio della magistratura militare;

che pertanto si rende necessario restituire gli atti

all'autorità rimettente affinché valuti, alla stregua della

normativa sopravvenuta, l'attuale rilevanza della questione

sollevata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare di La

Spezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte