Ordinanza n. 122/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/03/1991 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 10Costituzione
- art. 11Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 117Costituzione
- art. 6d.P.R. 616/1977
citata
- art. 26d.P.R. 915/1982
- art. 35d.P.R. 616/1977
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35, primo
comma, lett. c), della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985, n.
33, nel testo modificato dall'art. 11 della legge della Regione
Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela
dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
"Norme per la tutela dell'ambiente"), promosso con ordinanza emessa
il 30 agosto 1990 dal Pretore di Rovigo nel procedimento penale a
carico di Angiolino Grillini, iscritta al n. 654 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;
Udito nella Camera di consiglio del 13 febbraio 1991 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di
Angiolino Grillini, imputato del reato di cui all'articolo 26 del
d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n.
75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai
rifiuti tossici e nocivi), per aver effettuato fasi di smaltimento di
rifiuti tossico-nocivi mediante procedimento di depurazione e
successivo sversamento in acque superficiali e per aver provveduto al
loro stoccaggio provvisorio in vasca all'interno dello stabilimento
senza le prescritte autorizzazioni, il Pretore di Rovigo, con
ordinanza del 30 agosto 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt.
10, 11, 25 e 117 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 35, primo comma, lettera c), della legge
della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela
dell'ambiente), come modificato dalla legge della Regione Veneto 23
aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela dell'ambiente.
Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la
tutela dell'ambiente");
che, ad avviso del Pretore, la norma impugnata, la quale
classifica come impianti di prima categoria gli impianti di
depurazione di rifiuti tossico-nocivi che scaricano in acqua il
prodotto del procedimento di depurazione, è rilevante nell'ambito
del giudizio a quo, in quanto renderebbe lecita, almeno in parte, la
condotta incriminata;
che, così interpretata, tale disposizione violerebbe sia l'art.
117 della Costituzione (per aver disciplinato, nell'ambito di una
potestà attuativa, la materia degli scarichi di rifiuti tossico-nocivi in contrasto con i principi ispiratori del d.P.R. n. 915 del
1982), sia gli artt. 10 e 11 della Costituzione (per non aver
rispettato norme statali adottate in attuazione di direttive
comunitarie), sia, infine, l'art. 25 della Costituzione (per aver
inciso sulla configurazione di un precetto penale fissato da una
legge statale);
che tali sospetti di incostituzionalità sono basati dal giudice
a quo essenzialmente sulla premessa che la disposizione impugnata
regola una materia esclusivamente soggetta al d.P.R. n. 915 del 1982
(smaltimento dei rifiuti), e non già alla legge 16 maggio 1976, n.
319, dal momento che le disposizioni di quest'ultima in tema di
scarico e sversamento in acqua sarebbero derogate, nel caso di
rifiuti tossico-nocivi, dal suddetto d.P.R. n. 915 del 1982;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuta la
Regione Veneto, per chiedere una pronunzia di non fondatezza della
questione in esame, contestando principalmente la premessa
interpretativa da cui muove il Pretore di Rovigo ed affermando, per
contro, che anche in materia di rifiuti tossico-nocivi, quando
l'attività di smaltimento si conclude con il versamento in acqua,
dovrebbero trovare applicazione le disposizioni della legge n. 319
del 1976, e non già quelle del d.P.R. n. 915 del 1982, e che,
peraltro, nell'ambito della disciplina statale così individuata, la
potestà legislativa regionale esplicatasi con l'emanazione della
disposizione impugnata sarebbe rispettosa delle competenze e dei
limiti costituzionalmente fissati, anche con riferimento all'art. 6
del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
Considerato che l'impugnato art. 35, primo comma, lettera c),
della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985 n. 33, così come
modificato dalla legge della stessa Regione del 19 aprile 1990 n. 28,
classifica quali impianti di prima categoria - sottoposti, come tali,
al particolare regime amministrativo contenuto negli artt. da 36 a 48
della precedente legge regionale n. 33 del 1985 (peraltro non
impugnati nel presente giudizio) - "gli impianti di depurazione degli
insediamenti produttivi che scaricano direttamente in acque
superficiali, quando trattino reflui contenenti le sostanze elencate
nelle tabelle allegate al d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in
concentrazione superiore ai limiti indicati al paragrafo 1.2., tab.
1.1-1.2, della delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio
1984";
che, pertanto, la disposizione impugnata contiene una norma
meramente classificatoria, che nel caso, non essendo in alcun modo
diretta a porre o a integrare la disciplina sulla condotta
concernente le varie fasi di smaltimento dei rifiuti, non può avere
la minima incidenza sul precetto penale applicabile nel giudizio a
quo;
che, per tale ragione, la disposizione oggetto della questione di
costituzionalità in esame manifestamente difetta di rilevanza
rispetto al giudizio a quo, tanto che da essa, in sé considerata,
non può affatto desumersi l'esistenza di un qualsiasi regime
autorizzatorio suscettibile di rendere lecita, ancorché in parte, la
condotta contestata all'imputato nel corso del giudizio penale
promosso dal Pretore di Rovigo;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
costituzionalità dell'art. 35, primo comma, lett. c), della legge
della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela
dell'ambiente), come modificata dalla legge della Regione Veneto 23
aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela dell'ambiente.
Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la
tutela dell'ambiente"), sollevata dal Pretore di Rovigo, con
l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 10, 11,
25 e 117 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte