Ordinanza n. 122/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1998 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 107Costituzione
- art. 21-sexieslegge 356/1992
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53 del codice
di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1997
dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Di Napoli
Luigi ed altri e la Banca Popolare Pugliese iscritta al n. 198 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che il Tribunale di Lecce, dovendo giudicare sull'istanza
di ricusazione di un giudice istruttore dell'ufficio, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3 e 107, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 53 codice di
procedura civile, nella parte in cui tale norma prevede che a
decidere sulla ricusazione di un giudice del tribunale sia sempre il
collegio, anche se l'istanza è stata proposta in un giudizio
affidato alla decisione del giudice istruttore in funzione di giudice
unico;
che la norma impugnata, mentre prevede che sulla ricusazione di
un pretore sia chiamato a decidere il presidente del tribunale,
stabilisce che sulla ricusazione di un giudice del tribunale debba
decidere il collegio;
che siffatta previsione pare al giudice a quo irrazionale, in
quanto in contrasto con il nuovo rito processuale civile, il quale
affida il giudizio davanti al tribunale, nella maggior parte dei
casi, ad un giudice monocratico;
che l'obbligo di decisione collegiale sulla ricusazione, inoltre,
violerebbe anche l'art. 107, terzo comma, Cost., perché l'art.
21-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito in legge, con
modifiche, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ha introdotto il
principio della reversibilità delle funzioni tra magistrati, mentre
l'art. 53 cod. proc. civ. configura una sorta di distinzione
gerarchica tra i magistrati, inaccettabile dal punto di vista
costituzionale;
che il giudice rimettente ha osservato, sotto il profilo della
rilevanza, che, in caso di accoglimento della questione, la decisione
sull'istanza di ricusazione dovrà essere affidata al solo presidente
anziché al collegio;
che nel giudizio non si sono costituite parti private, né ha
prestato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Considerato che questa Corte ha in molteplici occasioni affermato
che il legislatore gode della più ampia discrezionalità nel
regolare gli istituti processuali, col solo limite del principio di
ragionevolezza (v., ex plurimis sentenze n. 31 del 1998, n. 451 del
1997, n. 295 del 1995, nonché ordinanze n. 424 e n. 7 del 1997);
che siffatto criterio è stato specificamente ribadito in
relazione alla ripartizione tra i diversi giudici della competenza
per materia e per territorio, non potendosi ritenere che
l'attribuzione all'uno o all'altro ufficio giudiziario della
decisione di determinati affari si traduca in un'irrazionalità del
sistema od in una disparità di trattamento tra cittadini (v. la
citata ordinanza n. 424 del 1997);
che il complessivo tenore della riforma del processo civile,
introdotta con la legge n. 353 del 1990 e completata con l'attuazione
della delega di cui alla legge 16 luglio 1997, n. 254, dimostra come
il legislatore abbia perseguito il tendenziale obiettivo di affidare
la decisione di primo grado ad un giudice unico;
che sotto questo profilo aver mantenuto la decisione collegiale
del tribunale sulle istanze di ricusazione dei magistrati di
quell'ufficio non viola in alcun modo il principio di ragionevolezza,
in considerazione sia della permanente diversità tra il processo
celebrato davanti al pretore rispetto a quello celebrato davanti al
tribunale, sia delle garanzie offerte dalla decisione collegiale, non
inferiore a quella del presidente;
che, come già rilevato in precedenti provvedimenti di questa
Corte (v. le ordinanze n. 424 e n. 63 del 1997), va ribadita
l'estraneità dell'invocato art. 107, terzo comma, della Costituzione
rispetto alle norme sulla ripartizione della competenza, trattandosi
di parametro relativo allo status dei giudici;
che, pertanto, la questione risulta manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 53 codice di procedura civile, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 107, terzo comma, della Costituzione, dal
Tribunale di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte