Ordinanza n. 123/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23d.l. 359/1987
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto
comma, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti
urgenti per la finanza locale), convertito, con modificazioni, in
legge 29 ottobre 1987, n. 440, promosso con ordinanza emessa il 13
gennaio 1988 dal Tribunale di Pistoia nel procedimento civile
vertente tra I.N.A.D.E.L. e Laudato Rosaria e Tesauro Pasqualina in
proprio e in nome dei figli minori, iscritta al n. 455 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale di Pistoia, nel giudizio d'appello
avverso la sentenza del 26 giugno 1987, con la quale il Pretore di
Pistoia aveva condannato l'I.N.A.D.E.L. alla riliquidazione, in
favore di Laudato Rosaria e Tesauro Pasqualina, dell'indennità
premio di servizio con gli interessi e la rivalutazione monetaria, ha
sollevato, con ordinanza del 13 gennaio 1988 (R. O. n. 455 del 1988),
questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma,
del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29
ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui esclude che le somme dovute
a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio diano
luogo a corresponsione di interessi e di rivalutazione monetaria, per
contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata
determinerebbe disparità di trattamento tra gli impiegati degli enti
locali e le altre categorie di lavoratori, per i quali l'adeguamento
del credito è automatico, nonché grave diminuzione del trattamento
previdenziale, che diviene insufficiente a soddisfare le esigenze di
vita del pensionato;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della
questione;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1060 del 1988, ha
dichiarato non fondata la questione per quanto riguarda la mancata
previsione della rivalutazione delle somme erogate a titolo di
riliquidazione dell'indennità premio di servizio, e fondata, invece,
per quanto riguarda il diniego della corresponsione di interessi, con
conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale della
norma impugnata nella parte in cui non prevede la corresponsione
degli interessi per il ritardo nel pagamento della detta indennità
riliquidata secondo la sentenza di questa Corte n. 236 del 1986;
che, successivamente, con ordinanza n. 68 del 1989, la stessa
questione è stata dichiarata manifestamente infondata per il primo
profilo, e inammissibile per il secondo, essendo la norma impugnata
espunta dall'ordinamento per effetto della intervenuta dichiarazione
di illegittimità costituzionale;
che anche per il giudizio in esame va emanata la stessa
declaratoria, non essendo stati dedotti motivi nuovi tali da indurre
la Corte ad una modificazione della propria decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto
legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza
locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte
in cui non prevede la rivalutazione delle somme corrisposte per la
riliquidazione dell'indennità premio di servizio, in riferimento
agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di
Pistoia con l'ordinanza in epigrafe;
b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dello stesso art. 23, quarto comma, del
decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, in riferimento agli artt. 3 e
38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Pistoia con
l'ordinanza in epigrafe, nella parte in cui la norma censurata non
prevede la corresponsione degli interessi sulle somme di cui sopra,
perché già dichiarata costituzionalmente illegittima nella stessa
parte con la sentenza di questa Corte n. 1060 del 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte