Ordinanza n. 123/2000
Altra decisione · depositata il 27/04/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 129Codice di procedura penale
- art. 171d.lgs. 51/1998
- art. 247d.lgs. 51/1998
- art. 1legge 188/1998
- art. 11legge 479/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1999
dal pretore di Vibo Valentia, sezione distaccata di Tropea, nel
procedimento penale a carico di V. G., iscritta al n. 420 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il pretore di Vibo Valentia, sezione distaccata di
Tropea, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34
del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che in
precedenza, in qualità di giudice per le indagini preliminari, abbia
emesso decreto di citazione a giudizio a seguito di opposizione a
decreto penale, anche se tale decreto è stato pronunciato da altro
giudice;
che il rimettente osserva che, seppure il decreto di
citazione a giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale
possa essere considerato un atto obbligato, sussiste sempre l'obbligo
del giudicante di verificare la sussistenza di una delle cause di non
punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.;
che quindi il giudice, con l'emissione del decreto di
citazione a giudizio, avendo implicitamente ritenuto non sussistente
alcuna causa di non punibilità, avrebbe compiuto una valutazione sul
merito dell'accusa, con conseguente pregiudizio per la sua
imparzialità;
che tale situazione si porrebbe, ad avviso del giudice a quo,
in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., "che garantiscono
l'imparzialità ed indipendenza del giudice";
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata perché,
nel caso in esame, "la valutazione ex art. 129 cod. proc. pen.,
quand'anche presente, verrebbe comunque ad assumere i connotati
dell'accertamento "in negativo", non già della valutazione, seppur
sommaria, "in positivo" sulla responsabilità dell'imputato".
Considerato che l'attuale disciplina dell'art. 34 cod. proc.
pen. - come modificato dall'art. 171 del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51 (che ha introdotto il comma 2-bis, la cui
efficacia, ai sensi dell'art. 247 dello stesso decreto, sostituito in
parte qua dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 188, decorre dal
2 giugno 1999, e quindi da un momento successivo all'ordinanza di
rimessione), e poi dall'art. 11 della legge 16 dicembre 1999, n. 479
(che ha introdotto il comma 2-ter) - prevede l'incompatibilità alla
funzione di giudizio del giudice che, nel medesimo procedimento, ha
esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari;
che pertanto occorre restituire gli atti al giudice
rimettente affinché verifichi se la questione di costituzionalità
sia tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Vibo Valentia,
sezione distaccata di Tropea.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte