Ordinanza n. 123/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/05/2001 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 6/1997
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3,
della legge 24 gennaio 1997, n. 6 (Disposizioni per il personale
comandato presso il Ministero dell'ambiente), promosso con ordinanza
emessa il 27 aprile 2000 dal Tribunale amministrativo regionale del
Lazio sul ricorso proposto da Ardillo Addolorata contro il Ministero
dell'ambiente ed altri, iscritta al n. 636 del registro ordinanze
2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1a
serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di costituzione di Ardillo Addolorata ed altri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso avverso il decreto
19 maggio 1999, emesso di concerto dai Ministri dell'ambiente, del
tesoro e della funzione pubblica, recante la tabella di equiparazione
tra qualifiche dell'ordinamento statale e quelle delle
amministrazioni non statali, nonché avverso i singoli decreti di
inquadramento degli interessati nei ruoli del Ministero
dell'ambiente, nella parte in cui non riconoscono agli stessi
l'anzianità giuridica maturata presso l'amministrazione di
provenienza e nella parte in cui attribuiscono una qualifica
professionale inferiore a quella di spettanza, il Tribunale
amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge
24 gennaio 1997, n. 6 (Disposizioni per il personale comandato presso
il Ministero dell'ambiente);
che la questione di legittimità costituzionale è stata
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 35 della Costituzione,
nella parte in cui la anzidetta norma stabilisce che "è inquadrato
... nei ruoli del Ministero dell'ambiente, conservando, ai soli fini
del trattamento economico, l'anzianità di qualifica posseduta, il
personale di qualifica funzionale, appartenente ad amministrazioni
pubbliche o il cui onere sia a carico del Ministero dell'ambiente, in
posizione di comando alla data del 15 marzo 1995, presso il Ministero
dell'ambiente" (comma 2, primo capoverso) e nella parte in cui
dispone che "in ogni caso il personale inquadrato ai sensi del
presente articolo segue nel ruolo il personale già inquadrato nei
ruoli del Ministero" (comma 3, ultimo inciso);
che in ordine alla rilevanza il giudice a quo sottolinea che
solo la eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle
norme censurate condurrebbe all'accoglimento della domanda dei
ricorrenti, essendo la norma chiara nella sua portata limitativa e
che questa neppure potrebbe essere integrata in via interpretativa
alla luce dei principi sanciti dall'art. 199 del d.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato), ovvero dell'art. 15 della legge
8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e
norme in materia di danno ambientale);
che, sempre secondo il giudice a quo, quanto alla fondatezza
della questione, questa emergerebbe dalla considerazione che il
principio affermato dall'art. 199 del d.P.R. n. 3 del 1957, che
contempla espressamente l'ipotesi del dipendente, che viene dapprima
comandato presso altra amministrazione e poi inquadrato nei ruoli di
quest'ultima "secondo la data di nomina alla qualifica già ricoperta
e con la relativa anzianità di carriera e di qualifica", avrebbe
portata generale;
che, peraltro, tale principio, sempre secondo l'ordinanza di
remissione, risulterebbe ribadito dall'art. 15 della legge istitutiva
del Ministero dell'ambiente n. 349 del 1986; ed, infatti, tale ultima
disposizione prevede "la conservazione della qualifica e della
anzianità maturata";
che conseguentemente, non essendo ravvisabile alcuna
sostanziale disomogeneità della fattispecie all'esame rispetto a
quelle disciplinate dalle norme da ultimo citate, le disposizioni
impugnate apparirebbero non rispondenti al principio di
ragionevolezza;
che ne conseguirebbe, altresì, la violazione del principio
di buon andamento affermato dall'art. 97 della Costituzione, poiché
la discriminazione operata dalle norme censurate comporterebbe la
fruizione in numero minore di giornate di ferie, nonché
precluderebbe ai ricorrenti, a causa della mancanza della prescritta
anzianità giuridica, la partecipazione a corsi concorsi di
riqualificazione;
che nell'imminenza della data fissata per la camera di
consiglio è stata presentata una memoria - fuori termine - dai
ricorrenti parti private nel giudizio a quo.
Considerato che l'art. 199 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 -
peraltro non più applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche regolati contrattualmente: art. 45,
comma 5, del decreto legislativo n. 80 del 1998 - invocato come
termine di comparazione dal giudice rimettente, disciplinava il
passaggio ad altra amministrazione di personale della carriera
direttiva (richiesta nominativa) o di contingenti di impiegati di
carriere diverse da quella direttiva, da disporsi in via
amministrativa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
su richiesta di una amministrazione, sentita l'amministrazione di
appartenenza, previo parere del Consiglio superiore della pubblica
amministrazione;
che, pertanto, il suddetto art. 199 non presuppone che il
personale (da trasferire) sia stato in necessaria posizione di
comando, né riguarda le differenti ipotesi di inquadramento
(immissione in ruolo) di personale che abbia prestato servizio a
vario titolo presso un'amministrazione diversa o sia collegato con la
stessa per funzioni svolte attinenti a competenze attribuite alla
stessa amministrazione, ipotesi prevedibili solo da uno specifico
intervento normativo, sulla base di una valutazione discrezionale del
legislatore in presenza di esigenze tali da giustificare la
deviazione dalla regola della immissione in ruolo tramite procedura
concorsuale;
che il legislatore in questi interventi speciali - tutti
caratterizzati da copertura di posti mediante inquadramento a domanda
- talvolta determinati anche da creazione di uffici e da esigenze di
sollecita copertura di nuovo organico o di utilizzazione di personale
di enti in via di scioglimento (v. sentenza n. 219 del 1998 relativa
all'Agensud) o in trasformazione, può prevedere vari sistemi o
incentivi talvolta economici, talora con riconoscimenti di anzianità
economica o giuridica, con il limite ordinario, proprio di tutte le
soluzioni ampiamente discrezionali, della non manifesta
irragionevolezza o arbitrarietà;
che con la legge istitutiva del Ministero dell'ambiente
(legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 15) il legislatore ha previsto,
nella prima applicazione della stessa legge (fase ampiamente esaurita
e superata al momento della legge contestata), la possibilità di
coprire i posti di organico mediante inquadramento di personale di
ruolo, già in posizione di fuori ruolo o di comando presso il
preesistente Ufficio del Ministro per l'ecologia (o posizione
similare) ed anche di personale sempre di ruolo in servizio presso
altre amministrazioni dello Stato od enti pubblici collegati
dall'esercizio di funzioni relative a competenze attribuite al nuovo
Ministero;
che la suddetta legge ha previsto, stante la contestualità
ed unicità degli effetti di copertura dei posti di organico, che
fosse conservata la qualifica e l'anzianità maturata;
che il nuovo legislatore della legge n. 6 del 1997 (a
distanza di oltre dieci anni dalla istituzione del ministero) si è
trovato di fronte ad una situazione di un numero tutt'altro che
esiguo di personale (con vario livello funzionale indeterminato dal
2o all'8o) appartenente ad amministrazioni statali o pubbliche in
genere, o di personale "il cui onere sia a carico del Ministero
dell'ambiente", che aveva partecipato ad un procedimento di
inquadramento presso il Ministero dell'ambiente, avviato a domanda in
base al d.l. 17 maggio 1996, n. 271, tuttavia privo d'efficacia fin
dall'inizio a seguito della mancata conversione;
che il legislatore del 1997, rendendosi conto delle
difficoltà che si sarebbero verificate da una massiccia restituzione
alle amministrazioni di origine, alcune in avanzata fase di
trasformazione (non a caso la quasi totalità delle parti private nel
giudizio a quo proviene dall'Ente poste italiane), ha voluto
convalidare le domande di inquadramento presentate e la procedura
appena iniziata in base al decreto-legge non convertito (ed ormai non
reiterabile), dettando nel contempo una normativa sostanzialmente
identica al d.l. non convertito;
che lo stesso legislatore ha voluto salvaguardare la
posizione di chi si trovava immesso in ruolo in base alla precedente
normativa e nello stesso tempo, in armonia con un sopravvenuto
indirizzo di maggiore attenzione agli effetti del trascinamento di
anzianità giuridiche pregresse, soprattutto in presenza di
ordinamenti notevolmente diversi e di una tendenza normativa diretta
a circoscrivere gli effetti dell'anzianità, ha mantenuto invece il
pieno riconoscimento dell'anzianità di qualifica posseduta, ai soli
fini del trattamento economico;
che, per il resto, valgono i principi generali attinenti al
sistema pensionistico e previdenziale in ordine al ricongiungimento
delle posizioni giuridiche pregresse, nonché quelli della
interpretazione dei requisiti di partecipazione a selezioni
concorsuali basati sul periodo di svolgimento di funzioni, in genere
sommabili;
che, di conseguenza, la soluzione adottata dal legislatore
non risulta viziata da manifesta irragionevolezza o da palese
arbitrarietà, né comporta una irragionevole disparità di
trattamento o una violazione della tutela del lavoro del personale da
inquadrare nel nuovo ruolo;
che pertanto la questione sollevata è manifestamente
infondata sotto tutti i profili denunciati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge
24 gennaio 1997, n. 6 (Disposizioni per il personale comandato presso
il Ministero dell'ambiente), sollevata, in riferimento agli artt. 3,
97 e 35 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale
del Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte