Ordinanza n. 124/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1981 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 145 del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Malattie professionali - grado minimo
di inabilità permanente), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno
1980 dal Tribunale di L'Aquila, nel procedimento civile vertente tra
l'INAIL e Di Stefano Carmine, iscritta al n. 563 del registro ordinanze
1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291 del
1980.
Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1981 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila del 4 giugno
1980 è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 145, lett. a), del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27
dicembre 1975, n. 780) nella parte in cui richiede, ai fini della
corresponsione della rendita in caso di silicosi o asbestosi, un grado
minimo di inabilità permanente superiore al 20%, anziché al 10%, come
invece previsto in caso di infortunio o di generica malattia
professionale.
Considerato che la medesima questione è stata già decisa da
questa Corte, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di
rimessione, con sentenza n. 64 del 1981, che ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, lett. a), del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27 dicembre
1975, n. 780) nella parte impugnata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 145, lett. a), del d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780) -
già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata,
con sentenza n. 64 del 1981 - sollevata dal Tribunale di L'Aquila con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte