Ordinanza n. 124/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/04/1995 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 190Codice di procedura penale
- art. 115Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 201 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
l'11 gennaio 1994 dal giudice istruttore del Tribunale di Lecce nel
procedimento civile vertente tra Rucco Fabio e Carico Sergio ed
altra, iscritta al n. 445 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie
speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che nel corso di un giudizio civile, dopo aver reputato
inammissibile una testimonianza contenente valutazioni da parte del
teste, ed aver osservato che questi, ove ne fosse stata possibile la
nomina come consulente di parte, avrebbe viceversa potuto "deporre
senza rinunciare al suo incarico", il giudice istruttore del
Tribunale di Lecce, con ordinanza emessa l'11 gennaio 1994, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 201 del codice di
procedura civile, nella parte in cui, allorché non sia stata
disposta consulenza tecnica d'ufficio, non consente alle parti di
nominare un loro consulente;
che, a parere del giudice a quo, la norma risulta lesiva del
diritto alla prova garantito dall'art. 24 della Costituzione: diritto
assicurato invece nel processo penale, in cui le parti possono sempre
richiedere le prove;
che, sempre secondo il giudice a quo, detta norma "rovescia
senza alcuna valida ragione la regola posta, oltre che dall'art. 190
codice di procedura penale, dall'art. 115 codice di procedura civile
(le prove di parte sempre, quelle officiose in casi tipici),
consentendo alle parti di dedurre le proprie prove (consulenti) solo
subordinatamente all'assunzione di sempre possibili prove del giudice
(consulente d'ufficio)", con conseguente violazione anche dell'art. 3
della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
la declaratoria d'inammissibilità, o quanto meno di infondatezza
della questione;
Considerato che il giudice a quo prospetta la questione muovendo
dall'erroneo presupposto interpretativo che l'attività del
consulente di parte abbia natura probatoria;
che, viceversa, le consulenze di parte, pur inerendo
all'istruzione probatoria, non costituiscono mezzi di prova ma
semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, prive di autonomo
valore probatorio;
che coerentemente, dunque, la norma impugnata autorizza la
nomina dei consulenti tecnici di parte solo nel caso di nomina del
consulente tecnico d'ufficio, le cui funzioni parimenti sono
preordinate, non ad accertare fatti rilevanti ai fini della
decisione, bensì ad acquisire elementi di valutazione ovvero a
ricostruire circostanze attraverso una specifica preparazione, a
scopo di controllo sugli elementi di prova forniti dalle parti e in
funzione ausiliaria del giudice;
che peraltro rimane sempre salva la possibilità di produrre in
causa perizie stragiudiziali, integranti anch'esse semplici mezzi di
difesa come le deduzioni e argomentazioni dell'avvocato, soggette al
libero apprezzamento del giudice;
che quindi non è pertinente il richiamo alle norme degli artt.
115 codice di procedura civile e 190 codice di procedura penale, per
inferirne ragioni di incoerenza sistematica e dunque
d'irragionevolezza;
che, infine, nel procedimento probatorio la garanzia
costituzionale ex art. 24 è soddisfatta, in subiecta materia,
dall'ammissione della prova contraria sui fatti e rapporti posti a
base della domanda;
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 201 del codice di procedura civile,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
giudice istruttore del Tribunale di Lecce con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte