Ordinanza n. 124/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/05/1997 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 22legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 115, d.P.R. 13
febbraio 1959, n. 449 (Testo unico delle leggi sull'esercizio delle
assicurazioni private), promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre
1995 dal giudice di pace di Firenze sui ricorsi riuniti proposti da
Mungari Vincenzo ed altra contro l'Ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Roma, iscritta al
n. 534 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno
1996;
Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione ad
ordinanza-ingiunzione ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n.
689, il giudice di pace di Firenze ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 41 e 102 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 115 del d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449
(Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private),
nella parte in cui non prevede, accanto alla responsabilità degli
amministratori, dei rappresentanti legali delle imprese estere e dei
direttori generali, anche la punibilità del funzionario responsabile
delle infrazioni alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private;
che a parere del giudice a quo la impossibilità di estendere le
sanzioni in questione anche ai funzionari responsabili delle
infrazioni medesime determinerebbe la violazione dell'art. 3 della
Costituzione, in quanto "tutti i cittadini sono uguali di fronte alla
legge", dell'art. 41 della Costituzione, perché sarebbe impedito
allo Stato di irrogare le sanzioni amministrative ai funzionari
responsabili, ed infine dell'art. 102 della Costituzione, in quanto
sarebbe precluso al giudice di pronunciarsi contro il funzionario
responsabile;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale non si sono
costituite le parti private, né ha spiegato intervento il Presidente
del Consiglio dei Ministri;
Considerato che il giudice rimettente, - oltre ad omettere
qualsivoglia indicazione in ordine al tipo di violazioni contestate,
limitando peraltro la motivazione della denunziata
incostituzionalità a quanto sopra testualmente riferito - mira
unicamente ad ottenere una pronuncia additiva, volta all'estensione
della diretta punibilità anche ai funzionari eventualmente
responsabili delle infrazioni alle leggi sull'esercizio delle
assicurazioni private;
che tuttavia, avendo il giudizio di opposizione ad
ordinanza-ingiunzione la natura di giudizio impugnatorio, vertente
esclusivamente tra l'amministrazione interessata all'irrogazione
della sanzione e la parte tenuta alla corresponsione della stessa, la
questione relativa alla mancata estensione della punibilità anche
nei confronti dei funzionari eventualmente responsabili delle
infrazioni amministrative deve ritenersi estranea al giudizio a quo;
che pertanto la sollevata questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nella
controversia sulla quale il giudice a quo è chiamato a pronunciarsi;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 115 del d.P.R. 13 febbraio
1959, n. 449 (Testo unico delle leggi sull'esercizio delle
assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e
102 della Costituzione, dal giudice di pace di Firenze, con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte