Ordinanza n. 124/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/04/1998 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7Codice di procedura civile
- art. 17legge 374/1991
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del codice di
procedura civile, come modificato dall'art. 17 della legge 21
novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), promosso con
ordinanza emessa il 20 febbraio 1997 dal giudice di pace di Anzio nel
procedimento civile vertente tra Mastroddi Antonietta e il comune di
Nettuno, iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1997 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie
speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, il giudice di
pace di Anzio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25
della Costituzione questione di legittimità costituzionale dell'art.
7, secondo comma, del codice di procedura civile, come modificato
dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374, nella parte in cui
non prevede la competenza del giudice di pace per le cause di
risarcimento del danno conseguente alla circolazione di pedoni o
animali, in relazione agli infortuni dovuti alle insidie e ai
trabocchetti del manto stradale o dei marciapiedi;
che secondo la prospettazione del rimettente la mancata
attribuzione al giudice di pace della citata competenza
determinerebbe violazione del principio di eguaglianza, del diritto
di azione e del principio della precostituzione del giudice, per la
diversa situazione processuale in cui si viene a trovare chi alla
guida di un veicolo abbiasubito un danno per le insidie del manto
stradale, il quale può proporre al giudice di pace domanda
risarcitoria nel limite di valore di trenta milioni, rispetto al
pedone che subisce il medesimo danno, in quanto quest'ultimo può
proporre innanzi allo stesso giudice domanda di valore non superiore
a lire cinque milioni, o addirittura non può nemmeno proporre
domanda, poiché il primo comma dell'art. 7 cod. proc. civ. non
menziona le cause di risarcimento tra quelle attribuite alla
competenza del giudice di pace;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, il
quale ha concluso per l'inammissibilità della questione, non
essendone stata indicata la rilevanza nell'ambito della concreta
fattispecie, o comunque per l'infondatezza della medesima, poiché il
rimettente non ha richiamato una diversa normativa, regolante
fattispecie simili, che possa fungere da tertium comparationis;
che, inoltre, a parere dell'Avvocatura, qualora dall'esame
complessivo dell'ordinanza si dovesse dedurre che il parametro
invocato è l'art. 3 della Costituzione, stante la genericità del
riferimento ai precetti costituzionali che si ritengono lesi,
occorrerebbe sottolineare che la ripartizione delle competenze
appartiene alla discrezionalità del legislatore, come del resto è
stato affermato dalla Corte costituzionale in relazione al riparto
della giurisdizione (ordinanza n. 507 del 1987).
Considerato che l'ordinanza di rimessione è del tutto priva di
motivazione in ordine alla rilevanza della questione di legittimità
costituzionale nel giudizio a quo;
che difetta altresì l'indicazione, ancorché sommaria, degli
elementi idonei ad individuare la fattispecie concreta oggetto della
controversia sottoposta all'esame del giudice rimettente;
che, pertanto, non risultando osservata la prescrizione dell'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in forza della quale il giudice
è tenuto ad indicare nell'ordinanza i termini e i motivi della
rimessione, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile (tra le altre, ordinanze n. 415 e n. 62 del 1997).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, del codice di
procedura civile, come modificato dall'art. 17 della legge 21
novembre 1991, n. 374, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e
25 della Costituzione, dal giudice di pace di Anzio con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte