Ordinanza n. 125/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1989 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 131Codice di procedura civile
- art. 16legge 117/1988
usata come parametro
citata
- art. 351Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 131, ultimo
comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 16,
secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei
danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e
responsabilità civile dei magistrati), in relazione all'art. 16,
quinto comma, della stessa legge, promossi con sette ordinanze emesse
il 2 maggio 1988 (nn. 4 ordinanze) e il 4 maggio 1988 (nn. 3
ordinanze) dal Tribunale di Catanzaro, rispettivamente iscritte ai
nn. da 599 a 605 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale,
dell'anno 1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Tribunale di Catanzaro, con sette ordinanze di
identico contenuto emesse quattro il 2 maggio e tre il 4 maggio 1988,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 131,
ultimo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'art.
16, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento
dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e
responsabilità civile dei magistrati), in relazione anche all'art.
16, quinto comma, della stessa legge, per contrasto con gli artt. 3,
101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata, la quale
prevede la compilazione di un processo verbale dei provvedimenti
giudiziari collegiali, viola - per la possibilità della divulgazione
delle posizioni assunte dai giudici in sede di deliberazione - il
principio della segretezza della camera di consiglio, che avrebbe
rilievo costituzionale perché diretto a garantire l'indipendenza del
giudice, nonché il principio di eguaglianza, per disparità di
trattamento - ritenuta irrazionale - tra segreto della camera di
consiglio e segreto professionale (art. 351 del codice di procedura
penale);
che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della
questione;
Considerato che i giudizi, concernendo identica questione, vanno
riuniti e decisi congiuntamente;
che la medesima questione, sollevata dallo stesso giudice
remittente, è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con
la sentenza n. 18 del 1989, con la quale - ma sotto altro profilo il
primo e il secondo comma dell'art. 16 sono stati dichiarati
illegittimi nella parte in cui disponevano che "è compilato sommario
processo verbale", anziché "può, se uno dei componenti dell'organo
collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale";
che non vengono addotti argomenti diversi da quelli allora
esaminati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, ultimo comma,
del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 16, secondo
comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni
cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità
civile dei magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101 e
104 della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con le ordinanze
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte