Ordinanza n. 125/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/03/1993 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo
comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse
il 16 giugno, il 13 e 14 luglio 1992 dal Tribunale di Genova nei
procedimenti penali a carico di Bargoni Carla ed altro, Briki Fathi e
Chamek Mounir, iscritte ai nn. 497, 562 e 671 del registro ordinanze
1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 40,
41 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con le tre ordinanze di identico tenore indicate in
epigrafe il Tribunale di Genova dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura
penale nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice
del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione di
pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare
al giudizio, assumendone il contrasto con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione;
che il giudice a quo rileva che tale incompatibilità, pur se
ritenuta sussistente nella motivazione della sentenza di questa Corte
n. 186 del 22 aprile 1992, non è stata statui ta nella declaratoria
di illegittimità costituzionale contenuta nel dispositivo di essa,
dato che è riferita al "giudice per le indagini preliminari"
anziché al "giudice del dibattimento";
Considerato che tale discrasia è frutto di un errore materiale
incorso nella redazione del dispositivo di detta sentenza, alla cui
correzione si è provveduto con l'ordinanza n. 313 del 18 giugno
1992;
che pertanto la questione è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice
di procedura penale, nella parte in cui non prevede
l'incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia rigettato
la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444
dello stesso codice a partecipare al giudizio - norma già
dichiarata, per questa parte, costituzionalmente illegittima con la
sentenza n. 186 del 1992, corretta con l'ordinanza n. 313 dello
stesso anno - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione dal Tribunale di Genova con tre ordinanze del 16 giugno,
13 e 14 luglio 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte